(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                          Titoli di studio 
 
    1. L'Universita' rilascia titoli  di  studio  con  valore  legale
previsti  dalla  normativa  vigente  nazionale  ed  europea,  nonche'
certificazioni  e   attestati   riguardanti   la   frequenza   e   la
partecipazione a corsi post lauream ai sensi della normativa  vigente
nazionale ed europea.