(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita', nell'ambito  delle  proprie  competenze,  sulla
base  della  normativa  nazionale  e  regionale,  assicura  la  piena
realizzazione del diritto allo studio in tutte  le  sue  forme.  Essa
puo' svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio  sulla
base di accordi e convenzioni con  la  Regione  Lazio  e  altri  enti
territoriali,  anche  mediante  assunzione  di  servizi  in  gestione
diretta. 
    2. Tutti gli studenti  godono  di  pari  trattamento  e  di  pari
condizioni di esercizio del diritto allo studio.