Art. 5. Diritto allo studio 1. L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, sulla base della normativa nazionale e regionale, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa puo' svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta. 2. Tutti gli studenti godono di pari trattamento e di pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.