Art. 15. Codice etico 1. L'universita' adotta il Codice etico della comunita' universitaria. 2. Il Codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprieta' intellettuale. 3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita': richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Il Codice etico e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.