Articolo 2 l. Sulla base delle informazioni sopra riportate, le Parti, nel rispetto delle normative e dei regolamenti applicabili, garantiranno supporto istituzionale ai Co-Promotori per le tempestive autorizzazioni, per lo sviluppo, la costruzione e il funzionamento della nuova rete di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia. 2. Le Parti Supporteranno i Co-Promotori per garantire l'inserimento continuativo del Nuovo Progetto nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI) secondo il Regolamento UE 347/13. 3. Le Parti riconoscono che l'attuazione dei Piani di sviluppo della rete di cui all'art. 1, lettera d), sara' volta a garantire l'utilizzo ottimale dell'interconnessione Italia-Tunisia per lo scambio di elettricita' tra Italia e Tunisia, cosi' come tra l'Italia e gli altri Stati membri della UE nonche' adeguati benefici, nel lungo termine, per i sistemi italiano e tunisino. 4. Le Parti riconoscono che l'Interconnessione Italia-Tunisia e' considerata come parte delle Reti nazionali di trasmissione dalla rispettive Autorita' competenti nazionali e di conseguenza: a) la capacita' di trasmissione messa a disposizione dal Nuovo Progetto, al confine tra Italia e Tunisia, e le relative rendite da congestione saranno ripartite tra i Co-Promotori in proporzione ai rispettivi investimenti da destinare alla realizzazione del "Nuovo Progetto" su un principio di base del 50% - 50%; b) la capacita' di trasmissione del "Nuovo Progetto" sara' offerta al mercato secondo regole di mercato non discriminatorie, sulla base delle disposizioni che saranno definite dalle Competenti Autorita' Nazionali.