(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  l. Sulla base delle informazioni sopra  riportate,  le  Parti,  nel
rispetto delle normative e dei regolamenti applicabili,  garantiranno
supporto   istituzionale   ai   Co-Promotori   per   le    tempestive
autorizzazioni, per lo sviluppo, la costruzione  e  il  funzionamento
della nuova rete di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia. 
  2.  Le   Parti   Supporteranno   i   Co-Promotori   per   garantire
l'inserimento  continuativo  del  Nuovo  Progetto  nella  lista   dei
Progetti di Interesse Comune (PCI) secondo il Regolamento UE 347/13. 
  3. Le Parti riconoscono che  l'attuazione  dei  Piani  di  sviluppo
della rete di cui all'art. 1, lettera d),  sara'  volta  a  garantire
l'utilizzo  ottimale  dell'interconnessione  Italia-Tunisia  per   lo
scambio di elettricita' tra Italia e Tunisia, cosi' come tra l'Italia
e gli altri Stati membri della  UE  nonche'  adeguati  benefici,  nel
lungo termine, per i sistemi italiano e tunisino. 
  4. Le Parti riconoscono che  l'Interconnessione  Italia-Tunisia  e'
considerata come parte delle Reti  nazionali  di  trasmissione  dalla
rispettive Autorita' competenti nazionali e di conseguenza: 
    a) la capacita' di trasmissione messa a  disposizione  dal  Nuovo
Progetto, al confine tra Italia e Tunisia, e le relative  rendite  da
congestione saranno ripartite tra i Co-Promotori  in  proporzione  ai
rispettivi investimenti da destinare alla  realizzazione  del  "Nuovo
Progetto" su un principio di base del 50% - 50%; 
    b) la  capacita'  di  trasmissione  del  "Nuovo  Progetto"  sara'
offerta al mercato secondo regole  di  mercato  non  discriminatorie,
sulla base delle disposizioni che saranno definite  dalle  Competenti
Autorita' Nazionali.