(Accordo-art. 2)
Articolo 2 - Definizioni 
 
Ai sensi del presente Accordo si intende per: 
"Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una  associazione  o
un gruppo di  persone  senza  personalita'  giuridica,  un  organismo
soggetto  all'autorita'  pubblica,  il   quale   abbia   personalita'
giuridica propria o dipenda da un'autorita' avente tale personalita' 
- con o senza scopo di lucro 
- autorizzato dall'autorita' competente ad esercitare l'attivita'  di
trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale: 
a)  in  qualita'  di  operatore  professionale  il  cui   scopo   sia
l'attivita' di trasporto,  in  base  ad  una  legislazione  nazionale
specifica relativa alla professione di trasportatore; 
b)  in  qualita'  di  operatore  per  conto  proprio   che   eserciti
l'attivita'  di  trasporto  a  titolo  accessorio  nell'ambito  delle
attivita' della sua impresa o della sua associazione. 
"Veicolo": 
a) autobus che, per il tipo di costruzione  e  l'equipaggiamento,  e'
atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con  un  numero  di
posti superiore a nove, compreso il posto del conducente; 
b) veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente 
- al trasporto di merci; 
- alla trazione  di  qualunque  altro  veicolo  costruito  o  adibito
esclusivamente al trasporto di merci; 
c) qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio; 
d)  qualsiasi  combinazione  possibile,  in  base  alle  leggi  e  ai
regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli
di cui ai punti a) e c) oppure b) e c). 
"Contingente": il numero di autorizzazioni scambiate annualmente  tra
le autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 
"Trasporto": lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto,  anche
se, per una parte del tragitto, il veicolo  viaggia  in  treno  o  in
nave. 
"Cabotaggio": il trasporto, sul  territorio  della  Parte  Contraente
"Paese ospitante", in cui sono situati i punti di carico  e  scarico,
da parte di un  trasportatore  stabilito  sul  territorio  dell'altra
Parte Contraente. 
"Territorio di una Parte Contraente": rispettivamente, il  territorio
della Tunisia e il territorio dell'Italia. 
"Paese di stabilimento": il territorio di una Parte Contraente in cui
e' stabilito il trasportatore e in cui e' immatricolato il veicolo. 
"Paese ospitante": il territorio di una Parte Contraente  in  cui  il
veicolo  circola  senza  esservi  immatricolato  e   senza   che   il
trasportatore vi sia stabilito. 
"Servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto, con una data
frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire  o
scendere a fermate predeterminate. I servizi regolari  sono  soggetti
all'obbligo di rispettare orari e prezzi prestabiliti.  Tali  servizi
sono accessibili a chiunque, salvo l'obbligo di prenotazione, se  del
caso. 
"Servizi occasionali": i servizi che non rispondono alla  definizione
di servizi regolari.  La  frequenza  o  il  numero  dei  servizi  non
incidono sul loro carattere di servizio occasionale. 
"Trasporto di transito": i trasporti di persone  e  merci  effettuati
attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente tra  due  punti,
il cui luogo di partenza o di destinazione si trovi al di  fuori  del
territorio dell'altra Parte Contraente, senza operazioni di carico  o
scarico di merci ne' di imbarco o sbarco di passeggeri. 
"Documento di controllo": il  foglio  di  viaggio  per  gli  autobus,
secondo  il  modello  stabilito  dalla  Commissione  Mista,  di   cui
all'articolo 14 del presente Accordo.