Articolo 2 - Definizioni Ai sensi del presente Accordo si intende per: "Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una associazione o un gruppo di persone senza personalita' giuridica, un organismo soggetto all'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica propria o dipenda da un'autorita' avente tale personalita' - con o senza scopo di lucro - autorizzato dall'autorita' competente ad esercitare l'attivita' di trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale: a) in qualita' di operatore professionale il cui scopo sia l'attivita' di trasporto, in base ad una legislazione nazionale specifica relativa alla professione di trasportatore; b) in qualita' di operatore per conto proprio che eserciti l'attivita' di trasporto a titolo accessorio nell'ambito delle attivita' della sua impresa o della sua associazione. "Veicolo": a) autobus che, per il tipo di costruzione e l'equipaggiamento, e' atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con un numero di posti superiore a nove, compreso il posto del conducente; b) veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente - al trasporto di merci; - alla trazione di qualunque altro veicolo costruito o adibito esclusivamente al trasporto di merci; c) qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio; d) qualsiasi combinazione possibile, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli di cui ai punti a) e c) oppure b) e c). "Contingente": il numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le autorita' competenti delle due Parti Contraenti. "Trasporto": lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto, anche se, per una parte del tragitto, il veicolo viaggia in treno o in nave. "Cabotaggio": il trasporto, sul territorio della Parte Contraente "Paese ospitante", in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito sul territorio dell'altra Parte Contraente. "Territorio di una Parte Contraente": rispettivamente, il territorio della Tunisia e il territorio dell'Italia. "Paese di stabilimento": il territorio di una Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore e in cui e' immatricolato il veicolo. "Paese ospitante": il territorio di una Parte Contraente in cui il veicolo circola senza esservi immatricolato e senza che il trasportatore vi sia stabilito. "Servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto, con una data frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire o scendere a fermate predeterminate. I servizi regolari sono soggetti all'obbligo di rispettare orari e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono accessibili a chiunque, salvo l'obbligo di prenotazione, se del caso. "Servizi occasionali": i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari. La frequenza o il numero dei servizi non incidono sul loro carattere di servizio occasionale. "Trasporto di transito": i trasporti di persone e merci effettuati attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente tra due punti, il cui luogo di partenza o di destinazione si trovi al di fuori del territorio dell'altra Parte Contraente, senza operazioni di carico o scarico di merci ne' di imbarco o sbarco di passeggeri. "Documento di controllo": il foglio di viaggio per gli autobus, secondo il modello stabilito dalla Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo.