Art. 2. Autonomia 1. L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto. L'Universita' opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico. 2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attivita' delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.