Art. 4. Rapporti con l'esterno 1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e Centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze. 2. L'Universita' promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca. 3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualita', anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge. 4. L'Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare. 5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attivita' formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo puo' partecipare a societa' di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.