(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita', in attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione  e  delle  leggi  in  materia  di  diritto  agli   studi
universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio
a tutti gli studenti, in particolare se privi  di  mezzi  agevolando,
anche con specifiche primalita', gli studenti capaci e meritevoli. 
    2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione  con
la Regione autonoma della  Sardegna,  con  l'Ente  regionale  per  il
diritto  allo  Studio  Universitario  e  con  le  altre   istituzioni
coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine  di  potenziare  i
servizi e gli interventi volti ad assicurare  il  successo  formativo
degli studenti e il diritto allo studio.  A  tal  fine  l'Universita'
organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo  e  proficuo
lo studio universitario. 
    3. L'Universita' garantisce la  piena  inclusione  delle  persone
interessate da disabilita'  favorendo  con  ogni  mezzo  e  strumento
l'accessibilita', la fruizione e  la  partecipazione  alle  attivita'
culturali, didattiche, di ricerca e lavorative. 
    4. L'Universita' garantisce agli studenti  spazi  e  attrezzature
adeguati per favorire la fruizione  dell'attivita'  didattica  e  per
l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la  normativa  vigente,
nonche' per attivita' di iniziativa  studentesca,  secondo  modalita'
definite in un apposito regolamento.