Art. 5. Diritto allo studio 1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalita', gli studenti capaci e meritevoli. 2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Universita' organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 3. L'Universita' garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilita' favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilita', la fruizione e la partecipazione alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e lavorative. 4. L'Universita' garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attivita' didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonche' per attivita' di iniziativa studentesca, secondo modalita' definite in un apposito regolamento.