(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti  ai
fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove  e  sostiene  la
partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di Enti pubblici o
privati  e  di  istituzioni  ed   enti   comunitari,   stranieri   ed
internazionali, nel rispetto della normativa vigente. 
    2. L'Universita' promuove e sostiene la  ricerca  di  base  quale
attivita'  fondante  dei  propri  compiti,   individuando   specifici
finanziamenti. 
    3. L'Universita'  promuove  e  riconosce  il  merito  scientifico
attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati  della
ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse. 
    4. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture  e
degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di  esclusiva
attivita'  di  ricerca  anche  presso  centri  italiani,  comunitari,
stranieri  ed  internazionali,  come  previsto   dalla   legislazione
vigente. 
    5. L'Universita',  nel  riconoscere  l'importanza  della  ricerca
scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione,
vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento  di  tali  rapporti
siano coerenti e  compatibili  con  i  propri  fini  istituzionali  e
promuove  politiche   per   il   trasferimento   tecnologico   e   la
valorizzazione imprenditoriale dei risultati della  ricerca  e  delle
innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.