Art. 6. Ricerca scientifica 1. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base quale attivita' fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti. 3. L'Universita' promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse. 4. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente. 5. L'Universita', nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.