Art. 7. Istruzione e formazione 1. L'Universita' provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli. 2. (abrogato). 3. L'Universita' cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento. 4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalita' che riterra' piu' opportune. L'Universita' puo' altresi' partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. 5. L'Universita' stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero. 6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformita' alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.