(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                       Istruzione e formazione 
 
    1. L'Universita' provvede a  tutti  i  livelli  della  formazione
universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli. 
    2. (abrogato). 
    3. L'Universita' cura l'accrescimento  del  livello  culturale  e
professionale del proprio personale,  anche  con  appositi  corsi  di
formazione ed aggiornamento. 
    4.  L'Universita'  puo'  attivare,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie disponibili e prevedendo eventuali  oneri  a  carico  dei
destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed  educativi
di  preparazione,  perfezionamento  ed  aggiornamento  per  studenti,
personale e terzi, secondo le tipologie e le modalita'  che  riterra'
piu'  opportune.  L'Universita'  puo'   altresi'   partecipare   alla
promozione,  all'organizzazione  ed  alla  realizzazione  di  servizi
culturali e formativi sul territorio. 
    5. L'Universita' stipula a favore di giovani laureati, nei limiti
delle risorse finanziarie  disponibili,  contratti  di  formazione  e
istituisce borse di studio fruibili anche all'estero. 
    6. Per sopperire a particolari e  motivate  esigenze  didattiche,
relative ai corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, contratti di  diritto  privato
in conformita' alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.