(Allegato-art.5)
                               Art. 5. 
                Strumenti per la ricerca scientifica 
 
    5.1. La Scuola organizza l'attivita'  di  ricerca  nelle  proprie
strutture e in strutture esterne sulla base di apposite  convenzioni.
Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca. 
    5.2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti  di  ricerca
inerenti i propri ambiti  d'interesse,  banditi  sia  in  Italia  sia
all'estero, anche in collaborazione con  universita'  e  istituti  di
formazione e ricerca, italiani o stranieri. 
    5.3. La Scuola promuove la libera diffusione dei risultati  delle
ricerche prodotte al suo interno.