(Allegato A-art. 15)
                              Art. 15. 
 
           Le associazioni delle allieve e degli allievi, 
                 delle ex allieve e degli ex allievi 
 
    1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le  ex  allieve  e
gli ex allievi, riconoscendo e  collaborando  con  l'associazione  ex
allievi  nonche'  con  altre  organizzazioni,  dalla  simile  natura,
ugualmente finalizzate a promuovere e mantenere  i  rapporti  con  la
Scuola e a sostenerne le relative attivita'. 
    2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'associazione allievi che ha
il fine di promuovere iniziative culturali e  ricreative,  rinsaldare
il collegamento con l'associazione ex allievi e collaborare con altre
associazioni studentesche con fini analoghi.