Art. 15. Le associazioni delle allieve e degli allievi, delle ex allieve e degli ex allievi 1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le ex allieve e gli ex allievi, riconoscendo e collaborando con l'associazione ex allievi nonche' con altre organizzazioni, dalla simile natura, ugualmente finalizzate a promuovere e mantenere i rapporti con la Scuola e a sostenerne le relative attivita'. 2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'associazione allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'associazione ex allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.