(Allegato A-art. 16)
                              Art. 16. 
 
             Enti a sostegno dell'attivita' della Scuola 
 
    1. La Scuola collabora con enti che abbiano il fine di: 
      valorizzare il talento ed il merito quali  motori  di  sviluppo
della mobilita' sociale e risorse  fondamentali  per  contribuire  ad
affrontare le sfide di sostenibilita', pari opportunita' e di equita'
che riguardano il pianeta; 
      riconoscere e sostenere il percorso formativo e di  ricerca  di
allieve e allievi, studentesse e studenti e  giovani  ricercatrici  e
ricercatori, rimuovendo gli ostacoli di ordine  economico  e  sociale
dei contesti di origine; 
      costruire contesti di ricerca avanzati e attenti ai  fabbisogni
di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, per lo sviluppo
del Paese e della collettivita'. 
    Con tali enti la Scuola puo' concludere accordi e convenzioni per
lo svolgimento di attivita' in comune. 
    2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  Scuola  riconosce  quali
interlocutori privilegiati  quegli  enti  che  rivolgono  la  propria
azione esclusivamente a vantaggio della Scuola, quali  la  Fondazione
Il Talento all'Opera Onlus e la Fondazione Luca Cavallini. 
    3. I compiti e le funzioni  della  Fondazione  Giovanni  Spitali,
annessa alla Scuola ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 24, sono
volti prioritariamente alla valorizzazione del talento e  del  merito
all'interno della Scuola, anche mediante la concessione  di  borse  o
premi di studio ad allieve/i della Scuola che  dimostrino  attitudine
allo studio ed alla ricerca scientifica.