Art. 16. Enti a sostegno dell'attivita' della Scuola 1. La Scuola collabora con enti che abbiano il fine di: valorizzare il talento ed il merito quali motori di sviluppo della mobilita' sociale e risorse fondamentali per contribuire ad affrontare le sfide di sostenibilita', pari opportunita' e di equita' che riguardano il pianeta; riconoscere e sostenere il percorso formativo e di ricerca di allieve e allievi, studentesse e studenti e giovani ricercatrici e ricercatori, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale dei contesti di origine; costruire contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, per lo sviluppo del Paese e della collettivita'. Con tali enti la Scuola puo' concludere accordi e convenzioni per lo svolgimento di attivita' in comune. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Scuola riconosce quali interlocutori privilegiati quegli enti che rivolgono la propria azione esclusivamente a vantaggio della Scuola, quali la Fondazione Il Talento all'Opera Onlus e la Fondazione Luca Cavallini. 3. I compiti e le funzioni della Fondazione Giovanni Spitali, annessa alla Scuola ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 24, sono volti prioritariamente alla valorizzazione del talento e del merito all'interno della Scuola, anche mediante la concessione di borse o premi di studio ad allieve/i della Scuola che dimostrino attitudine allo studio ed alla ricerca scientifica.