(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
             Regolamento di organizzazione dell'Agenzia 
                        per l'Italia digitale 
 
                               Art. 1. 
            Finalita' dell'Agenzia per l'Italia digitale 
 
    1.   Il   presente   regolamento,    disciplina    i    principi,
l'organizzazione   e   il   sistema   direzionale,   l'organico,   il
reclutamento, lo sviluppo e la formazione del  personale,  delineando
la macrostruttura dell'Agenzia  per  L'Italia  digitale  -  AgID,  di
seguito Agenzia, ed  i  criteri  ai  quali  si  ispirano  i  processi
decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive
e nel rispetto della  normativa  generale  sull'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche  e  sull'ordinamento   del   lavoro   alle
dipendenze delle amministrazioni  pubbliche.  L'Agenzia,  nell'ambito
delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
(Codice dell'amministrazione digitale), alla legge 9 gennaio 2004, n.
4, allo Statuto e alle altre norme legislative vigenti,  e'  preposta
alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana,  in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato, e con  l'Agenda  digitale  europea.
L'Agenzia, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel  paese
e l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  nell'organizzazione  della
pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e  le
imprese e vigila  sui  soggetti  tenuti  all'attuazione  delle  norme
relative alla transizione al  digitale,  all'erogazione  dei  servizi
fiduciari e all'accessibilita' dei siti  e  delle  applicazioni,  nel
rispetto dei principi di legalita',  imparzialita'  e  trasparenza  e
secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta
la propria collaborazione  alle  istituzioni  dell'Unione  europea  e
svolge  i  compiti  necessari  per   l'adempimento   degli   obblighi
internazionali assunti  dallo  Stato  nelle  materie  di  competenza.
L'Agenzia ha sede centrale in Roma. 
    2. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi: 
      a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione  al  corretto
uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi  ed
al massimo livello  di  adesione  ai  principi,  ai  valori  ed  alla
missione dell'Agenzia; 
      b) ottimale valorizzazione del  capitale  umano  attraverso  la
corretta  valutazione  dei  risultati  conseguiti,   assicurando   la
formazione e lo sviluppo  professionale  dei  dipendenti,  garantendo
pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori; 
      c) economicita', efficienza e razionale impiego  delle  risorse
disponibili; 
      d)  imparzialita'  e  trasparenza  dell'azione  amministrativa;
contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di
corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6  novembre  2012,
n. 190 e successive modificazioni e integrazioni; 
      e) flessibilita' e innovazione tecnologica posta a supporto dei
processi gestionali, al fine di garantire  la  massima  efficacia  ed
efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi
strategici dell'Agenzia; 
      f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialita'  dei
percorsi  amministrativi,  chiarezza  degli  obiettivi  assegnati   a
ciascuna  figura   professionale   ed   efficacia   delle   soluzioni
organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per  processi  e
in team e la gestione per progetti per  le  attivita'  a  termine  di
carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita'; 
      g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle  decisioni
e pieno  utilizzo  nell'organizzazione  delle  potenzialita'  offerte
dall'utilizzo  delle   tecnologie   digitali   e   dei   sistemi   di
comunicazione  via  web,   anche   in   funzione   della   promozione
dell'innovazione  digitale  e  della  facilita'   di   accesso   alle
attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, dei cittadini e delle imprese; 
    3. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni  di  cui  alla
legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di
responsabilita'  e  organizzazione  dei  procedimenti,   nonche'   di
disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. 
    4. All'Agenzia si applica la disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici, l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  la  disciplina  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui
al decreto legislativo  n.  39  del  2013,  nonche'  le  disposizioni
contenute nei decreti legislativi n. 165 del 30 marzo 2001 e  n.  150
del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni.