Art. 2. Finalita' istituzionali 1. L'universita' ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonche' per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica. 2. L'universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Considera l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione superiore quale obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna. L'universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum e della Carta dei diritti dello studente.