(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Finalita' istituzionali 
 
    1. L'universita' ha come  propri  fini  primari  e  inscindibili,
l'organizzazione, la realizzazione  e  la  promozione  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  l'elaborazione  e  trasmissione   delle
conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e  l'istruzione
superiore e postlaurea, nel quadro della  formazione  e  preparazione
culturale, professionale  e  abilitante,  nonche'  per  l'innovazione
culturale, scientifica e tecnologica. 
    2. L'universita' riconosce la propria  appartenenza  allo  Spazio
europeo  dell'istruzione  superiore  e  ne  fa  propri   principi   e
strumenti. Considera l'internazionalizzazione della ricerca  e  della
formazione superiore quale  obiettivo  strategico  da  perseguire  in
coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna.
L'universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e  aperto  alla
letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione  in  rete
dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la  piu'  ampia
diffusione possibile. Aderisce ai  principi  ispiratori  della  Magna
Charta Universitatum e della Carta dei diritti dello studente.