(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                       Autonomia e valutazione 
 
    1. Il presente statuto costituisce espressione  dell'autonomia  e
della responsabilita'  dell'universita'  secondo  principi  e  limiti
stabiliti  dalla  Costituzione  della  Repubblica   e   dalle   norme
legislative che vi operino espresso riferimento. 
    2. L'universita'  fissa  le  norme  per  la  realizzazione  delle
proprie finalita' secondo principi  di  semplificazione,  efficienza,
efficacia,  trasparenza   e   tempestivita'   delle   procedure,   di
pubblicita'  degli  atti,  sostenibilita'  ambientale,  tutela  della
sicurezza e della salute, pari opportunita', partecipazione delle sue
componenti  all'attivita'  amministrativa  e   accessibilita'   delle
informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione
dei processi organizzativi e dei flussi documentali.  Adotta  modelli
organizzativi  secondo  principi  di  distinzione  tra  attivita'  di
indirizzo e gestione. 
    3. L'universita' agisce con piena autonomia normativa, didattica,
scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale,  finanziaria  e
contabile nell'ambito della vigente legislazione. 
    4. L'universita' esercita tale autonomia in modo da garantire  la
qualita' e l'efficienza delle proprie attivita', la trasparenza e  la
pubblicita' delle procedure e delle decisioni. A tal fine provvede al
monitoraggio e alla  valutazione  delle  proprie  attivita'  e  delle
prestazioni individuali e organizzative attraverso appositi strumenti
di controllo e di verifica anche al fine  della  costituzione  di  un
sistema di incentivi e di premialita' del merito e  di  sanzioni  nei
casi di inadeguato svolgimento delle funzioni. 
    5.  L'universita'   persegue   il   fine   della   stabilita'   e
sostenibilita' del bilancio mediante il responsabile esercizio  della
propria autonomia finanziaria  utilizzando  i  trasferimenti  che  la
Repubblica assicura all'universita' per assolvere al proprio  compito
di promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnica e per  la
concreta realizzazione del diritto allo studio,  nonche'  le  entrate
derivanti dalla utilizzazione del  proprio  patrimonio  mobiliare  ed
immobiliare,  ivi  incluse  quelle  nascenti  dallo  sfruttamento  di
brevetti e di attivita' applicative derivate dagli stessi,  le  tasse
ed i contributi determinati dall'universita' e versati dagli iscritti
ai suoi corsi ed i proventi derivanti  da  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati. 
    6.  L'universita'  sviluppa,  con  il  supporto  del  nucleo   di
valutazione e del  presidio  della  qualita',  specifici  sistemi  di
valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati  della
ricerca dei dipartimenti, dei corsi di dottorato  e  della  didattica
dei corsi di laurea.