Art. 4. Patrimonio 1. Il patrimonio dell'universita' e' costituito da tutti i beni dalla stessa acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito e da tutti i diritti dalla stessa legittimamente acquisiti a qualsiasi titolo. 2. I beni dell'universita' sono soggetti alle regole del codice civile e delle altre leggi. 3. Gli edifici di proprieta' dell'universita' e destinati ad uso pubblico, quali gli uffici del rettorato e quelli destinati all'insegnamento, alle biblioteche, ai laboratori ed alle cliniche, con i loro arredi e tutti gli altri beni destinati ad un pubblico servizio sono indisponibili e possono essere sottratti alla loro destinazione secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. 4. Il cambiamento di destinazione, totale o parziale che comporti la sclassificazione del bene da bene indisponibile a bene disponibile, deve essere approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il parere obbligatorio del consiglio d'amministrazione, sentiti i dipartimenti interessati.