(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                             Patrimonio 
 
    1. Il patrimonio dell'universita' e' costituito da tutti  i  beni
dalla stessa acquisiti a titolo oneroso o  a  titolo  gratuito  e  da
tutti i diritti dalla stessa  legittimamente  acquisiti  a  qualsiasi
titolo. 
    2. I beni dell'universita' sono soggetti alle regole  del  codice
civile e delle altre leggi. 
    3. Gli edifici di proprieta' dell'universita' e destinati ad  uso
pubblico,  quali  gli  uffici  del  rettorato  e   quelli   destinati
all'insegnamento, alle biblioteche, ai laboratori ed  alle  cliniche,
con i loro arredi e tutti gli altri beni  destinati  ad  un  pubblico
servizio sono indisponibili e  possono  essere  sottratti  alla  loro
destinazione secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. 
    4. Il cambiamento di destinazione, totale o parziale che comporti
la  sclassificazione  del  bene  da   bene   indisponibile   a   bene
disponibile, deve essere  approvato  dal  senato  accademico  con  la
maggioranza dei due terzi degli aventi  diritto  al  voto  e  con  il
parere  obbligatorio  del  consiglio  d'amministrazione,  sentiti   i
dipartimenti interessati.