(Accordo-art. 1)
 
                                 II 
                       (Atti non legislativi) 
 
                       ACCORDI INTERNAZIONALI 
 
                               ACCORDO 
 
sull'estinzione dei trattati Bilaterali  di  investimento  tra  Stati
                     Membri dell'Unione Europea 
 
LE PARTI CONTRAENTI, 
 
IL REGNO DEL BELGIO, 
 
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, 
 
LA REPUBBLICA CECA, 
 
IL REGNO DI DANIMARCA, 
 
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
 
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, 
 
LA REPUBBLICA ELLENICA, 
 
IL REGNO DI SPAGNA, 
 
LA REPUBBLICA FRANCESE, 
 
LA REPUBBLICA DI CROAZIA, 
 
LA REPUBBLICA ITALIANA, 
 
LA REPUBBLICA DI CIPRO, 
 
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, 
 
LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
 
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 
 
L'UNGHERIA, 
 
LA REPUBBLICA DI MALTA 
 
IL REGNO DEI PAESI BASSI 
 
LA REPUBBLICA DI POLONIA 
 
LA REPUBBLICA PORTOGHESE 
 
LA ROMANIA 
 
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA e 
 
LA REPUBBLICA SLOVACCA, 
 
TENENDO PRESENTI il trattato sull'Unione europea (TUE),  il  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e  i  principi  generali
del diritto dell'Unione, 
 
TENENDO PRESENTI le regole del diritto internazionale consuetudinario
come codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei  trattati
(convenzione di Vienna), 
 
RAMMENTANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte)  ha
stabilito  nella  causa  C-478/07,   Budejovický   Budvar,   che   le
disposizioni di un accordo  internazionale  concluso  tra  due  Stati
membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi  Stati  qualora
esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE, 
 
CONSIDERANDO che, in ottemperanza  all'obbligo  in  capo  agli  Stati
membri di conformare i rispettivi ordinamenti  giuridici  al  diritto
dell'Unione, le parti devono  trarre  le  necessarie  conseguenze  da
detto diritto come interpretato  nella  sentenza  della  Corte  nella
causa C-284/16, Achmea (sentenza Achmea), 
 
CONSIDERANDO che le clausole compromissorie per investitori  e  Stati
contenute nei trattati bilaterali di investimento  tra  Stati  membri
dell'Unione europea  (trattati  bilaterali  di  investimento  interni
all'Unione) sono in contrasto con  i  trattati  dell'UE  e  che,  per
effetto di tale incompatibilita', risultano inapplicabili a decorrere
dalla data in cui l'ultima delle parti  del  trattato  bilaterale  di
investimento interno all'Unione e' diventata Stato membro dell'Unione
europea, 
 
CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo  tra  le
parti dei trattati dell'UE e dei trattati bilaterali di  investimento
interni  all'Unione  secondo  cui  tali  clausole  non  possono,   di
conseguenza, fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali, 
 
INTESO  che  il  presente  accordo  dovrebbe  applicarsi  a  tutti  i
procedimenti arbitrali tra investitori e  Stati  basati  su  trattati
bilaterali  di  investimento  interni  all'Unione  secondo  qualsiasi
convenzione di arbitrato o altro regolamento arbitrale, ivi  compresa
la convenzione per il regolamento delle  controversie  relative  agli
investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID)
e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale della
Corte permanente di arbitrato, il regolamento arbitrale dell'Istituto
di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma,  il  regolamento
di arbitrato della  Camera  di  commercio  internazionale  (ICC),  il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni  Unite  per  il
diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc, 
 
PRESO ATTO che alcuni trattati  bilaterali  di  investimento  interni
all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducita', sono gia'
stati denunciati bilateralmente, e che altri trattati  bilaterali  di
investimento interni all'Unione lo sono stati unilateralmente, e  che
e' scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducita', 
 
CONVENENDO che il presente accordo lascia impregiudicata la questione
della  compatibilita'  con  i  trattati  dell'UE  delle  disposizioni
sostanziali contenute nei trattati bilaterali di investimento interni
all'Unione, 
 
CONSIDERANDO che il presente accordo verte sui trattati bilaterali di
investimento  interni  all'Unione;  che  esso  non  si   applica   ai
procedimenti tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del  trattato
sulla Carta dell'energia. L'Unione e i suoi Stati membri  tratteranno
tale questione in un secondo tempo, 
 
CONSIDERANDO che, nel momento in cui esercitano  una  delle  liberta'
fondamentali,  quali  la  liberta'  di  stabilimento  o   la   libera
circolazione  dei  capitali,  gli  investitori  degli  Stati   membri
agiscono nell'ambito di applicazione del diritto  dell'Unione  e,  di
conseguenza, godono della tutela garantita  da  tali  liberta'  e,  a
seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente,  dalla  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali  del
diritto dell'Unione, che includono, in particolare, i principi di non
discriminazione, proporzionalita', certezza del diritto e tutela  del
legittimo affidamento (sentenza della  Corte  nella  causa  C-390/12,
Pfleger, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro  adotta  una
misura che deroga ad una liberta' fondamentale garantita dal  diritto
dell'Unione, tale misura  rientra  nell'ambito  di  applicazione  del
diritto dell'Unione e si applicano, altresi', i diritti  fondamentali
garantiti dalla Carta (sentenza della  Corte  nella  causa  C-685/15,
Online Games Handels, punti 55 e 56), 
 
RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a  norma  dell'articolo
19,  paragrafo  1,   secondo   comma,   TUE,   a   stabilire   rimedi
giurisdizionali appropriati per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva per i  diritti  degli  investitori  ai  sensi  del  diritto
dell'Unione. In particolare ogni Stato membro deve  garantire  che  i
propri organi giurisdizionali,  ai  sensi  del  diritto  dell'Unione,
soddisfino  i  requisiti  di  una  tutela  giurisdizionale  effettiva
(sentenza della Corte nella causa C-64/16,  Associação  Sindical  dos
Juizes Portugueses, punti da 31 a 37), 
 
RAMMENTANDO   che   le   controversie   tra   le   parti   contraenti
sull'interpretazione o applicazione  del  presente  accordo  a  norma
dell'articolo 273 TFUE non devono riguardare  la  legittimita'  della
misura che e' oggetto di un procedimento arbitrale tra investitori  e
Stati in forza del Trattato Bilaterale di Investimento cui si applica
il presente accordo, 
 
TENENDO PRESENTE che le disposizioni del  presente  accordo  lasciano
impregiudicata la possibilita' per la Commissione europea o uno Stato
membro di  proporre  ricorso  dinanzi  alla  Corte  in  virtu'  degli
articoli 258, 259 e 260 TFUE, 
 
RAMMENTANDO che, alla luce delle  conclusioni  del  Consiglio  ECOFIN
dell'11   luglio   2017   gli   Stati   membri   e   la   Commissione
intensificheranno senza ritardo le loro discussioni  nell'intento  di
meglio  garantire  una  tutela  piena,  forte  ed   effettiva   degli
investimenti  all'interno  dell'Unione  europea.   Tali   discussioni
avranno ad  oggetto  anche  gli  attuali  processi  e  meccanismi  di
risoluzione delle  controversie,  nonche'  la  necessita'  di  creare
appositi  nuovi  strumenti  e  meccanismi  o  di  migliorare   quelli
attualmente disponibili ai sensi del diritto dell'Unione  e,  qualora
tale necessita' venga accertata, i mezzi idonei a tal fine, 
 
RAMMENTANDO  che  il  presente  accordo  lascia   impregiudicate   le
ulteriori misure e azioni che possano rivelarsi necessarie nel quadro
del diritto dell'Unione al fine di garantire un livello piu'  elevato
di tutela degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione
europea e di creare un contesto normativo piu' prevedibile, stabile e
trasparente che incentivi gli investimenti nel mercato interno, 
 
CONSIDERANDO che  i  riferimenti  all'Unione  europea  contenuti  nel
presente accordo si intendono fatti anche alla sua  predecessora,  la
Comunita' economica europea, poi Comunita' europea, fino a  quando  a
questa e' subentrata l'Unione europea, 
 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente accordo si intende per: 
 
1) "Trattato  Bilaterale  di  Investimento":  uno  dei  trattati   di
   investimento di cui all'allegato A o B; 
 
2) "Procedimento Arbitrale": il procedimento proposto  dinanzi  a  un
   collegio arbitrale costituito ai sensi di un  Trattato  Bilaterale
   di Investimento per risolvere una controversia tra un  investitore
   di uno Stato membro dell'Unione europea e un  altro  Stato  membro
   dell'Unione europea; 
 
3) "Clausola  Compromissoria":   la   clausola   compromissoria   per
   investitori  e  Stati,  prevista  da  un  Trattato  Bilaterale  di
   Investimento, che prevede il Procedimento Arbitrale; 
 
4) "Procedimento  Arbitrale  Concluso":  il  Procedimento   Arbitrale
   conclusosi con un accordo transattivo o un  lodo  definitivo  reso
   prima del 6 marzo 2018 purche': 
 
   a) al lodo sia stata data debita  esecuzione  prima  del  6  marzo
      2018, anche qualora non sia  stata  eseguita  o  applicata  una
      pretesa relativa alle connesse spese legali, e non sia pendente
      al 6 marzo 2018 alcun procedimento  di  impugnazione,  riesame,
      revocazione,  annullamento,  esecuzione,  revisione   o   altro
      procedimento analogo in  relazione  a  detto  lodo  definitivo;
      oppure 
 
   b) il lodo sia stato revocato o  annullato  prima  della  data  di
      entrata in vigore del presente accordo; 
 
5) "Procedimento  Arbitrale  Pendente":  il  Procedimento   Arbitrale
   proposto prima  del 6 marzo 2018  e  che  non  si  configura  come
   Procedimento Arbitrale Concluso, indipendentemente dalla  fase  in
   cui versa alla data di entrata in vigore del presente accordo; 
 
6) "Nuovo Procedimento Arbitrale": il Procedimento Arbitrale promosso
   il 6 marzo 2018 o successivamente; 
 
7) "Clausola di Caducita'": la disposizione in un Trattato Bilaterale
   di Investimento che estende la  protezione  per  la  tutela  degli
   investimenti effettuati prima della data di  estinzione  di  detto
   trattato per un ulteriore periodo di tempo.