II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI ACCORDO sull'estinzione dei trattati Bilaterali di investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea LE PARTI CONTRAENTI, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA IL REGNO DEI PAESI BASSI LA REPUBBLICA DI POLONIA LA REPUBBLICA PORTOGHESE LA ROMANIA LA REPUBBLICA DI SLOVENIA e LA REPUBBLICA SLOVACCA, TENENDO PRESENTI il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione, TENENDO PRESENTI le regole del diritto internazionale consuetudinario come codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (convenzione di Vienna), RAMMENTANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) ha stabilito nella causa C-478/07, Budejovický Budvar, che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE, CONSIDERANDO che, in ottemperanza all'obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, le parti devono trarre le necessarie conseguenze da detto diritto come interpretato nella sentenza della Corte nella causa C-284/16, Achmea (sentenza Achmea), CONSIDERANDO che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilita', risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione e' diventata Stato membro dell'Unione europea, CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti dei trattati dell'UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo cui tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali, INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali tra investitori e Stati basati su trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo qualsiasi convenzione di arbitrato o altro regolamento arbitrale, ivi compresa la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, il regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc, PRESO ATTO che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducita', sono gia' stati denunciati bilateralmente, e che altri trattati bilaterali di investimento interni all'Unione lo sono stati unilateralmente, e che e' scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducita', CONVENENDO che il presente accordo lascia impregiudicata la questione della compatibilita' con i trattati dell'UE delle disposizioni sostanziali contenute nei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, CONSIDERANDO che il presente accordo verte sui trattati bilaterali di investimento interni all'Unione; che esso non si applica ai procedimenti tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione e i suoi Stati membri tratteranno tale questione in un secondo tempo, CONSIDERANDO che, nel momento in cui esercitano una delle liberta' fondamentali, quali la liberta' di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali liberta' e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, che includono, in particolare, i principi di non discriminazione, proporzionalita', certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte nella causa C-390/12, Pfleger, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una liberta' fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano, altresi', i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte nella causa C-685/15, Online Games Handels, punti 55 e 56), RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire rimedi giurisdizionali appropriati per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare ogni Stato membro deve garantire che i propri organi giurisdizionali, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte nella causa C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, punti da 31 a 37), RAMMENTANDO che le controversie tra le parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 273 TFUE non devono riguardare la legittimita' della misura che e' oggetto di un procedimento arbitrale tra investitori e Stati in forza del Trattato Bilaterale di Investimento cui si applica il presente accordo, TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilita' per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtu' degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, RAMMENTANDO che, alla luce delle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 gli Stati membri e la Commissione intensificheranno senza ritardo le loro discussioni nell'intento di meglio garantire una tutela piena, forte ed effettiva degli investimenti all'interno dell'Unione europea. Tali discussioni avranno ad oggetto anche gli attuali processi e meccanismi di risoluzione delle controversie, nonche' la necessita' di creare appositi nuovi strumenti e meccanismi o di migliorare quelli attualmente disponibili ai sensi del diritto dell'Unione e, qualora tale necessita' venga accertata, i mezzi idonei a tal fine, RAMMENTANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le ulteriori misure e azioni che possano rivelarsi necessarie nel quadro del diritto dell'Unione al fine di garantire un livello piu' elevato di tutela degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e di creare un contesto normativo piu' prevedibile, stabile e trasparente che incentivi gli investimenti nel mercato interno, CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunita' economica europea, poi Comunita' europea, fino a quando a questa e' subentrata l'Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1) "Trattato Bilaterale di Investimento": uno dei trattati di investimento di cui all'allegato A o B; 2) "Procedimento Arbitrale": il procedimento proposto dinanzi a un collegio arbitrale costituito ai sensi di un Trattato Bilaterale di Investimento per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea e un altro Stato membro dell'Unione europea; 3) "Clausola Compromissoria": la clausola compromissoria per investitori e Stati, prevista da un Trattato Bilaterale di Investimento, che prevede il Procedimento Arbitrale; 4) "Procedimento Arbitrale Concluso": il Procedimento Arbitrale conclusosi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purche': a) al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non sia pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure b) il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo; 5) "Procedimento Arbitrale Pendente": il Procedimento Arbitrale proposto prima del 6 marzo 2018 e che non si configura come Procedimento Arbitrale Concluso, indipendentemente dalla fase in cui versa alla data di entrata in vigore del presente accordo; 6) "Nuovo Procedimento Arbitrale": il Procedimento Arbitrale promosso il 6 marzo 2018 o successivamente; 7) "Clausola di Caducita'": la disposizione in un Trattato Bilaterale di Investimento che estende la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di detto trattato per un ulteriore periodo di tempo.