Art. 10. Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina - Compiti - Compenso 1. Per ciascun poliambulatorio USMAF-SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari anche ove sia in servizio un dirigente medico, il direttore dell'USMAF-SASN competente puo' incaricare un medico ambulatoriale, generico o specialista, con funzione di responsabile sanitario dell'ambulatorio, con compiti di collaborazione con le altre figure dirigenziali. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, eventualmente contenente ogni ulteriore compito attribuito oltre quelli previsti dal comma successivo; una copia deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti. L'incarico ha durata annuale tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio USMAF-SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente e svolge, oltre alla normale attivita' ambulatoriale assistenziale, funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti sanitari ed amministrativi connessi, ai fini del buon andamento del servizio: a) vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate e dai medici fiduciari, domiciliari e di controllo ricadenti nella sua sfera di competenza territoriale, attenendosi alle modalita' indicate da disposizioni ministeriali; e) trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici, delle altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; i) autorizzazioni delle sostituzioni e dei prolungamenti di orario dei medici, delle altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio. I prolungamenti di orario dei medici responsabili di poliambulatorio devono essere, invece, autorizzati preventivamente dai direttori degli USMAF-SASN territorialmente competenti; j) cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' del personale sanitario ambulatoriale medico e non medico, secondo la seguente tabella: Fino a 10 unita' € 100,00; Da 11 a 20 unita' € 200,00; Oltre 20 unita' € 300,00. 5. Il medico responsabile di poliambulatorio, previo assenso del direttore USMAF-SASN, puo' nominare un sostituto, che opera soltanto in caso di assenza del titolare. In caso di contemporanea assenza anche del medico sostituto, svolgera' le funzioni di responsabile sanitario di poliambulatorio il medico ambulatoriale con maggiore anzianita' di servizio.