Art. 11. Procedimento disciplinare dei medici e professionisti ambulatoriali 1. In merito ai procedimenti disciplinari dei medici, generici e specialisti, e dei professionisti ambulatoriali, si richiamano l'art. 39 e gli allegati 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti e le modifiche di cui ai commi che seguono. In considerazione altresi' della specificita' professionale e delle particolari responsabilita' che caratterizzano le figure del medico ambulatoriale (generico e specialista) e del professionista convenzionato (biologo e psicologo), sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinari, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele dei medici e professionisti, in analogia ai principi, per quanto applicabili, stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 2. I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dal presente regolamento e, per quanto compatibili, dall'Accordo Collettivo Nazionale del S.S.N. del 31 marzo 2020, mancata collaborazione con le strutture dirigenziali ministeriali, mancato rispetto delle norme previste dall'Allegato 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 - Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16/04/2013 n. 62. 3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravita' dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni. a) rimprovero scritto; b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi; c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei; d) revoca dell'incarico con preavviso; e) revoca dell'incarico senza preavviso. 4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell'Allegato 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 - Sanzioni disciplinari. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente al medico ambulatoriale o professionista, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non puo' essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo. 5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari dei medici ambulatoriali e professionisti sono cosi' individuati: a) il direttore USMAF-SASN per le infrazioni di minore gravita', a carattere occasionale, per le quali e' prevista la sanzione del rimprovero scritto; b) il Direttore Generale della DGPRE per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravita' di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), e). 6. Nell'ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell'istruttoria, il direttore dell'USMAF-SASN per le infrazioni di minore entita' o il Direttore Generale della DGPRE per le infrazioni piu' gravi possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' differimento dei relativi termini. Le comunicazioni ai medici ambulatoriali o ai professionisti e l'accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato: a) ogni comunicazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R, ovvero con notifica a mano; b) il medico ambulatoriale ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 7. Ai fini di altro procedimento disciplinare non puo' tenersi conto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. In caso di piu' violazioni compiute con un'unica azione o omissione si applica la sanzione piu' grave. 9. I modi e i tempi per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti: a) procedimento di competenza del direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a): I) Il direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a), entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravita', contesta per iscritto l'addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o da' mandato. Nel caso il direttore USMAF-SASN ritenga, invece, che la sanzione da applicare sia piu' grave di quella del rimprovero scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla notizia del fatto, trasmette gli atti al Direttore Generale della DGPRE, dandone contestuale comunicazione all'interessato; II) entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa; III) in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere concesso una volta sola nel corso del procedimento; IV) il direttore USMAF-SASN, conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito. V) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato, informandone contestualmente l'Ufficio 10 della DGPRE; b) procedimento di competenza del Direttore Generale di cui al comma 5, lettera b) in analogia al comma 9, lettera b), dell'art. 39 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, per quanto attiene alle competenze, forme e termini dei procedimenti disciplinari, si rinvia, con gli opportuni adattamenti e per quanto compatibili, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed agli eventuali regolamenti assunti dal Ministero della Salute. Il Direttore Generale entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dal direttore USMAF-SASN ovvero dalla data nella quale ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, contesta per iscritto l'addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o da' mandato. Entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. In caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere concesso una volta sola nel corso del procedimento. Per i procedimenti di competenza del Direttore Generale il termine di conclusione del procedimento e' di 120 (centoventi) giorni dalla data di contestazione dell'addebito all'interessato. 10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, in caso di responsabilita' del Ministero, la decadenza dall'azione disciplinare; se la responsabilita' sia del medico o del professionista, comporta invece la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. n. 165/2001. 12. Al procedimento disciplinare dei medici (generici e specialisti) e dei professionisti ambulatoriali si applicano, con i necessari adattamenti terminologici e per quanto compatibili, gli allegati 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con esclusione della procedura di conciliazione di cui all'ultimo capoverso del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell'allegato 6. 13. Avverso la sanzione disciplinare irrogata dal direttore USMAF-SASN o dal Direttore Generale della DGPRE e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore Generale della suindicata Direzione Generale del Ministero della Salute che, per la sanzione piu' lieve del richiamo scritto, decide direttamente in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. Per le sanzioni di maggiore gravita', sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'art. 51 del presente Accordo, il Direttore Generale decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 14. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza, all'Ufficio 10 della DGPRE e, per i medici specialisti ed i professionisti ambulatoriali, anche al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.