(Allegato A-art. 12)
                              Art. 12. 
                              Mobilita' 
 
    1. Per  esigenze  di  carattere  organizzativo  e  funzionale  il
Ministero  della  Salute  -  Ufficio  USMAF-SASN  competente,  previa
autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facolta'  di
avvalersi  dell'istituto  della  mobilita'  previsto   dall'art.   30
dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  31  marzo  2020.   Il   relativo
provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al  Comitato  di
cui all'art. 18  dell'Accordo  suindicato  ed  all'Ufficio  10  della
DGPRE. 
    2. La procedura della mobilita' sara' attivata  per  esigenze  di
servizio  ad  iniziare  dallo  specialista  che   nell'ambito   della
specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 
    3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da
parte dell'interessato al Direttore generale della  DGPRE,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   dal   ricevimento   della
comunicazione scritta. 
    4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
    5.  Il  Direttore  della  suddetta  Direzione   generale   emette
provvedimento definitivo entro 30  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'opposizione e  dispone  la  notifica  del  provvedimento  stesso
all'interessato,  informando  il  Comitato   di   cui   all'art.   18
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 
    6.  Nel  caso  di  non   agibilita'   temporanea   del   presidio
ambulatoriale,  il  Ministero  della  Salute -   Ufficio   USMAF-SASN
competente, utilizza  temporaneamente  lo  specialista,  senza  danno
economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 
    7. Il provvedimento di  mobilita'  nell'ambito  degli  ambulatori
dell'USMAF-SASN territorialmente competente puo' essere adottato  dal
direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista,  valutate  le
prioritarie  esigenze  di  servizio  e  previa   autorizzazione   del
Direttore Generale della DGPRE.