Art. 12. Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. Il relativo provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo suindicato ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata per esigenze di servizio ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore generale della DGPRE, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. Il Direttore della suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione e dispone la notifica del provvedimento stesso all'interessato, informando il Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' nell'ambito degli ambulatori dell'USMAF-SASN territorialmente competente puo' essere adottato dal direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE.