Art. 13. Indennita' di accesso - Rimborso spese viaggio localita' Insulari 1. Richiamato, per quanto compatibile, l'art. 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, qualora il medico o professionista ambulatoriale svolga per il Ministero della Salute un incarico al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico del Ministero della Salute e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di conferimento di primo incarico di medico o professionista ambulatoriale per il Ministero della Salute, autorizzato dal Direttore Generale della DGPRE successivamente alla data di pubblicazione del presente Accordo, a conferma della disciplina gia' prevista dai precedenti Accordi, non compete l'indennita' di accesso al sanitario che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al medico o professionista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlato a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 4. Al medico o professionista ambulatoriale, che risiede in localita' insulare compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e' corrisposto per ogni accesso un rimborso per le spese di viaggio pari al costo del biglietto di andata e ritorno tariffa residente, a mezzo traghetto, subordinato alla presentazione dei titoli di viaggio in originale.