(Allegato A-art. 13)
                              Art. 13. 
  Indennita' di accesso - Rimborso spese viaggio localita' Insulari 
 
    1. Richiamato, per quanto  compatibile,  l'art.  51  dell'Accordo
Collettivo  Nazionale  31   marzo   2020,   qualora   il   medico   o
professionista ambulatoriale svolga per il Ministero della Salute  un
incarico al di fuori del comune  di  residenza,  in  un  comune  dove
svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano  la
convenzione predetta e per la quale percepisce  dagli  enti  medesimi
l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico del Ministero
della Salute e degli  enti  predetti  in  proporzione  alle  ore  dei
rispettivi incarichi. 
    2. In  sede  di  conferimento  di  primo  incarico  di  medico  o
professionista  ambulatoriale  per   il   Ministero   della   Salute,
autorizzato dal Direttore Generale della DGPRE  successivamente  alla
data  di  pubblicazione  del  presente  Accordo,  a  conferma   della
disciplina  gia'  prevista  dai  precedenti  Accordi,   non   compete
l'indennita' di accesso al sanitario che risieda in un comune diverso
da quello in cui e' ubicato il presidio presso  il  quale  l'incarico
deve essere svolto. 
    3. Al medico o  professionista,  che  risiede  in  localita'  non
compresa nella provincia in cui e'  ubicato  il  presidio  presso  il
quale l'incarico deve essere  svolto,  non  compete  l'indennita'  di
accesso correlato a tale incarico. Resta ferma la norma finale  n.  4
dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 
    4. Al medico  o  professionista  ambulatoriale,  che  risiede  in
localita' insulare compresa nella provincia  in  cui  e'  ubicato  il
presidio  presso  il  quale  l'incarico  deve   essere   svolto,   e'
corrisposto per ogni accesso un rimborso per le spese di viaggio pari
al costo del biglietto di andata e ritorno tariffa residente, a mezzo
traghetto, subordinato alla presentazione dei titoli  di  viaggio  in
originale.