(Allegato A-art. 14)
                              Art. 14. 
        Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria 
 
    Premesso  che  i  medici  sono  tenuti  a  soddisfare  il  debito
formativo, si specifica quanto segue: 
      1. I medici che operano esclusivamente per il  Ministero  della
Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e
speciali organizzati dal Ministero medesimo. 
      2. I medici che operano anche  per  le  aziende  U.S.L.,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  40   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020, sono tenuti a partecipare  ai  corsi  di
aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo o  da
organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 
      3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori  viene  applicato
lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato
con la qualifica di dirigente. 
      4.  Durante  l'espletamento  dei  corsi  obbligatori  i  medici
partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 
      5. Le ore di corso che superano  l'impegno  orario  giornaliero
sono  retribuite  a  parte,  ai  sensi  del  comma  6  dell'art.   29
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 
      6. Visto il crescente obbligo formativo richiesto ai  Sanitari,
l'ufficio  USMAF-SASN  competente  riconosce  come  utile   ai   fini
dell'aggiornamento obbligatorio, formazione  permanente,  nel  limite
massimo di 48 ore annue, di cui la meta'  organizzate  dal  Ministero
della salute,  in  proporzione  a  un  massimale  orario  di  38  ore
settimanali di titolarita' d'incarico, la  partecipazione  ai  corsi,
purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati  dagli
Ordini professionali e  dalle  aziende  A.S.L.  ed  ai  seminari,  ai
congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni  consimili  compresi
nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi  organizzati
da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa'  scientifiche
o  organismi   similari,   autorizzandone   la   partecipazione   con
concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri  a
carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione. 
      7. I medici esperti in medicina aeronautica  (AME)  durante  il
periodo di validita' triennale della  certificazione  sono  tenuti  a
partecipare ai convegni ed  ai  corsi  di  aggiornamento  autorizzati
dall'ENAC per un totale minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore  a
cura  del  AMS  o  sotto  la  diretta   supervisione   dell'AMS,   in
applicazione del requisito MED.D.030  e  relativa  GM1.MED.D.030  del
Regolamento Air Crew. Per tale partecipazione si applicano i commi 3,
4, 5, del presente articolo.