Art. 16. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa 1. Il Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari del presente Accordo, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, valutate le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.