(Allegato A-art. 17)
                              Art. 17. 
                            Sostituzioni 
 
    1.  Per  le   sostituzioni   trova   applicazione,   per   quanto
compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo
2020 con le modifiche che seguono. 
    2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua
sfera di competenza e  per  ciascuna  branca  esistente  (generica  e
specialistica)  istituisce  un  elenco  di  medici   disponibili   ad
effettuare  sostituzioni,  da  aggiornare  periodicamente  con  nuovi
inserimenti o cancellazioni. 
    La domanda  di  inserimento,  compilata  dal  medico  interessato
conformemente all'allegato n. 4 del  presente  Accordo,  deve  essere
consegnata a mano o  inoltrata  a  mezzo  posta  raccomandata  o  PEC
all'indirizzo dell'USMAF-SASN  nel  cui  ambito  territoriale  ricade
l'ambulatorio  presso  il  quale   e'   interessato   ad   effettuare
sostituzioni. 
    Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti,  il
medico dovra' espressamente dichiarare il  possesso  del  diploma  di
laurea   in   medicina   e   chirurgia,   l'eventuale   diploma    di
specializzazione, l'iscrizione all'Albo Professionale (con decorrenza
e numero),  l'assenza  di  situazioni  di  incompatibilita'  previste
dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31  marzo  2020  e
dall'art. 5 del presente Accordo. 
    3.  Il  medico  inserito  nell'elenco  e'  tenuto  a   comunicare
all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso,  qualsiasi
variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda  di
inserimento  nell'elenco,  cosi'  come  e'  tenuto  a   chiedere   la
cancellazione dallo stesso, pena  possibile  segnalazione  all'Ordine
Provinciale dei Medici, in caso di indisponibilita' definitiva o  per
un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 
    4. Il medico che, per qualsiasi motivo, rifiuti  la  sostituzione
proposta per  tre  volte  nell'arco  di  un  anno  dalla  domanda  di
inserimento  viene  cancellato   d'ufficio   dall'elenco   e   potra'
presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza
sostituzione,    fatta    salva    la    possibilita'    da     parte
dell'Amministrazione  di  consultarlo  anche  prima,   in   caso   di
comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 
    5. Per le sostituzioni di durata non superiore  a  venti  giorni,
l'ufficio  USMAF-SASN  competente  puo'   assegnare   l'incarico   di
supplenza al medico proposto dal medico titolare, individuato  tra  i
titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in  subordine  tra
gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del  presente  articolo  o
ancora   in   subordine,   limitatamente   ai   medici    specialisti
ambulatoriali, nella graduatoria  di  cui  all'art.  19  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 
    Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi  in  cui,  per
giustificati motivi, il medico non abbia provveduto  ad  indicare  il
sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad
un medico prioritariamente individuato tra  i  titolari  di  incarico
presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del
massimale orario di cui all'art. 6 comma 1, o in  subordine  tra  gli
iscritti nell'elenco  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,
rispettando  un  criterio  di   rotazione   nell'assegnazione   degli
incarichi di supplenza. In via  subordinata,  il  medico  specialista
ambulatoriale sostituto potra' essere individuato  tra  gli  iscritti
nella  graduatoria  di  cui  all'art.  19   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    6.  L'ufficio  USMAF-SASN   competente,   qualora   non   ritenga
assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte  ad  esigenze
di  servizio,  ha  la  facolta'  di   soprassedere   all'assegnazione
dell'incarico di supplenza. 
    L'incarico di sostituzione allo stesso medico non puo'  superare,
di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. 
    In caso di improvvisa assenza  del  medico  da  sostituire  e  di
impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai
commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario
del poliambulatorio che  ravvisi  l'urgenza  e  la  necessita'  della
sostituzione puo' nominare, in deroga  alle  procedure  previste,  un
sostituto comunque disponibile, al  fine  di  garantire  l'assistenza
sanitaria al personale navigante. 
    7. L'incarico di sostituzione non  puo'  avere  durata  superiore
alla durata dell'assenza del  titolare  e  cessa  di  diritto  e  con
effetto immediato  al  rientro  del  titolare  stesso.  Il  direttore
USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio,  ai  fini
del contenimento della spesa e compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, puo'  autorizzare  la  sostituzione  anche  per  un  numero
giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente.  In  ogni
caso, al medico individuato per l'incarico di supplenza devono essere
preventivamente  comunicati  la   durata   della   sostituzione,   la
consistenza  numerica  giornaliera  delle   ore   da   effettuare   e
l'articolazione. 
    8. Nei  confronti  del  medico  supplente  operano  i  motivi  di
incompatibilita' di cui all'art. 5 del presente Accordo  ed  all'art.
27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31  marzo  2020,  tranne  il
caso in cui siano stati inutilmente esperiti  tutti  i  tentativi  di
ricerca di un medico sostituto in situazione  di  compatibilita'.  In
tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN  deve  farne  espressa
menzione nel trasmettere  all'Ufficio  10  della  DGPRE  i  prospetti
mensili delle sostituzioni da liquidare. 
    9. Al medico ambulatoriale sostituto  non  titolare  di  incarico
spetta il compenso di cui all'art.  20,  comma  1,  lettera  A.1  del
presente Accordo. 
    10.  Al  medico  ambulatoriale  sostituto  che  sia  titolare  di
incarico  compete  il  rispettivo  trattamento  economico   gia'   in
godimento   derivante   dall'anzianita'   maturata    nel    servizio
ambulatoriale (quota oraria).