Art. 17. Sostituzioni 1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 con le modifiche che seguono. 2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna branca esistente (generica e specialistica) istituisce un elenco di medici disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni. La domanda di inserimento, compilata dal medico interessato conformemente all'allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale e' interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, il medico dovra' espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'eventuale diploma di specializzazione, l'iscrizione all'Albo Professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall'art. 5 del presente Accordo. 3. Il medico inserito nell'elenco e' tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, cosi' come e' tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all'Ordine Provinciale dei Medici, in caso di indisponibilita' definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 4. Il medico che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potra' presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilita' da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente puo' assegnare l'incarico di supplenza al medico proposto dal medico titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo o ancora in subordine, limitatamente ai medici specialisti ambulatoriali, nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un medico prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il medico specialista ambulatoriale sostituto potra' essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facolta' di soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso medico non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. In caso di improvvisa assenza del medico da sostituire e di impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessita' della sostituzione puo' nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante. 7. L'incarico di sostituzione non puo' avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al medico individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicati la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l'articolazione. 8. Nei confronti del medico supplente operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art. 5 del presente Accordo ed all'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un medico sostituto in situazione di compatibilita'. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare. 9. Al medico ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso di cui all'art. 20, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo. 10. Al medico ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria).