(Allegato A-art. 19)
                              Art. 19. 
                  Riscossione delle quote sindacali 
 
    1. Per quanto concerne la riscossione delle  quote  sindacali  si
applica il disposto dell'art. 14  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale
del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute,  Ufficio
10 della DGPRE, su espressa delega dei medici  interessati,  effettua
le  trattenute  delle  quote  sindacali  e   le   versa   mensilmente
all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita'  e
gli importi che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore  le
deleghe gia' rilasciate.