Art. 19. Riscossione delle quote sindacali 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 14 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita' e gli importi che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.