Art. 2. Conferimento dell'incarico - Modalita' di inclusione in graduatoria 1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture dell'USMAF-SASN in qualita' di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l'ambulatorio dell'Ufficio USMAF-SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, elencati nell'autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; b) essere iscritto all'Albo professionale; c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche dell'area medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri in virtu' della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell'iscrizione in graduatoria. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio, a norma dell'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 5. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale: Per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente agli specialisti ambulatoriali. La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all'Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale. 7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.