(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 Conferimento dell'incarico - Modalita' di inclusione in graduatoria 
 
    1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a
svolgere  la  propria  attivita'  professionale   nell'ambito   delle
strutture dell'USMAF-SASN in qualita' di sostituto o di  titolare  di
incarico ambulatoriale, deve inoltrare,  entro  e  non  oltre  il  31
gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R,  PEC  o  mediante
consegna diretta al competente ufficio del Comitato  zonale,  di  cui
all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020,  nel
cui  territorio  di  competenza  insiste  l'ambulatorio  dell'Ufficio
USMAF-SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente Accordo. 
    2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi  del
D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli  accademici
e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno  precedente,
elencati  nell'autocertificazione  informativa  come  da  modello  in
allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 
    3. Alla scadenza del termine di presentazione  della  domanda  di
inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda  stessa
e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere
i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; 
      b) essere iscritto all'Albo professionale; 
      c) diploma di laurea in medicina e  chirurgia,  odontoiatria  e
protesi  dentaria,  ovvero  la  laurea  specialistica  della   classe
corrispondente; 
      d)  diploma  di   specializzazione   in   una   delle   branche
specialistiche  dell'area  medica  o  della  categoria  professionale
interessata,  previste  nell'allegato   2   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    I laureati  in  medicina  e  chirurgia  iscritti  all'albo  degli
odontoiatri in virtu' della specializzazione fatta valere come titolo
legittimante  non  possono   far   valere   tale   titolo   ai   fini
dell'iscrizione in graduatoria. 
    4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata
di anno in anno e  deve  contenere  le  dichiarazioni  concernenti  i
titoli accademici o professionali che  comportino  modificazioni  del
precedente punteggio, a norma dell'allegato 1 dell'Accordo Collettivo
Nazionale 31 marzo 2020. 
    5. L'Azienda sede del Comitato  zonale  di  riferimento  provvede
alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale: 
      Per ciascuna branca specialistica, secondo  i  criteri  di  cui
all'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31  marzo  2020,
relativamente agli specialisti ambulatoriali. 
    La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre
sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. 
    Entro 15  giorni  dalla  pubblicazione  gli  interessati  possono
presentare all'Azienda sanitaria sede  del  Comitato  zonale  istanza
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 
    6.  Le  graduatorie  definitive  sono  approvate  dal   Direttore
Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione
che ne cura la pubblicazione sul bollettino  Ufficiale  entro  il  31
dicembre di ciascun  anno.  La  pubblicazione  sul  BUR  e  sul  sito
istituzionale   di   ciascuna   azienda   costituisce   notificazione
ufficiale. 
    7. Le graduatorie hanno effetto dal 1°  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.