(Allegato A-art. 21)
                              Art. 21. 
              Premio di operosita' e di collaborazione 
 
    1.  Per  il  periodo  di  attivita'  svolto  senza  soluzione  di
continuita'   per   conto   delle   soppresse   Casse   marittime   e
successivamente  del  Ministero  della  Salute,  ufficio   USMAF-SASN
competente, ai medici ambulatoriali spetta, dopo un anno di servizio,
il premio di operosita' nella misura e  con  le  modalita'  stabilite
dall'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 
    2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso  orario,  di
cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A,  punti  A1  e  A2  e
lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 
    3. Ai medici specialisti titolari  d'incarico  spetta  il  premio
annuo di collaborazione, pari a un  dodicesimo  del  compenso  orario
annuo, di cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e
A2 e lettera B, punto B1. 
    4. Il premio  di  collaborazione  sara'  liquidato  entro  il  31
dicembre dell'anno di competenza.