Art. 21. Premio di operosita' e di collaborazione 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta, dopo un anno di servizio, il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.