(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Assegnazione degli incarichi 
 
    1.  I  provvedimenti  per  l'attivazione  di  nuovi  turni,   per
l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei  turni  resisi
disponibili,  sono  adottati,  previa  autorizzazione  del  Direttore
generale  della  DGPRE  del  Ministero  della  Salute,  dagli  Uffici
USMAF-SASN territorialmente competenti in  rapporto  agli  ambulatori
interessati  all'assegnazione  dell'incarico  e  vengono   comunicati
all'Azienda sede  del  Comitato  zonale  di  riferimento.  L'Azienda,
attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero,  provvede
alla loro pubblicazione  nei  mesi  di  marzo,  giugno,  settembre  e
dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. 
    2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno  disponibile,
durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui  al  comma
precedente,  devono  comunicare  con  lettera  raccomandata  o  posta
elettronica certificata la propria  disponibilita'  all'Azienda  sede
del Comitato zonale di riferimento, la quale individua,  entro  i  20
giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo
l'ordine  di  priorita'  di  cui  al  successivo  art.  4  e  ne  da'
comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 
    3.  La  comunicazione  dei  turni  disponibili   puo'   contenere
eventuali specificazioni circa il possesso di  particolari  capacita'
professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla
base  della  preventiva  verifica  del   possesso   delle   richieste
specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti,
composta da due medici specialisti nella  branca  rappresentanti  del
Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della  DGPRE,
e da uno specialista designato dall'Azienda sede del comitato  zonale
competente.  L'idoneita'  all'incarico  viene  attribuita  attraverso
valutazione di attestati o esame teorico-pratico.