Art. 3. Assegnazione degli incarichi 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all'assegnazione dell'incarico e vengono comunicati all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L'Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui al comma precedente, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo art. 4 e ne da' comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due medici specialisti nella branca rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da uno specialista designato dall'Azienda sede del comitato zonale competente. L'idoneita' all'incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico.