(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
            Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 
 
    1. Premesso  che  lo  specialista  ambulatoriale  puo'  espletare
attivita' ambulatoriale ai sensi del presente  Accordo  in  una  sola
branca medica specialistica e che le ore di attivita' sono  ricoperte
attraverso  aumenti  di  orario  nella  stessa  branca  o  attraverso
riconversione  in  branche  diverse,  per  l'attribuzione  dei  turni
comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto  e'
individuato attraverso il seguente ordine di priorita': 
      a) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga  nel
solo ambito zonale, in cui e'  pubblicato  il  turno,  esclusivamente
attivita'   ambulatoriale   regolamentata   dall'Accordo   Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020 e dagli accordi  di  recepimento  di  cui
alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo; tale  priorita'
e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e' titolare di un
maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare  di
incarichi in due diversi ambiti regionali; 
      b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente Accordo  e
medico  generico  ambulatoriale  di  cui  alla  norma  finale  n.   5
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e  degli  accordi
di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.  1  del  citato
Accordo del 31 marzo 2020 in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente Accordo,  che  faccia  richiesta  all'Azienda  sede  del
Comitato zonale di ottenere un incarico di medico  specialista  nella
branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione,  per  un
numero di  ore  non  superiore  a  quello  dell'incarico  di  cui  e'
titolare; e'  consentito  a  tale  medico  di  mantenere  l'eventuale
differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico  da
specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di  attivita'
che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; 
      c) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga,  in
via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata  dalla  presente
convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito
zonale confinante se di altra  regione.  Relativamente  all'attivita'
svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett.  c)  allo
specialista ambulatoriale non compete  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio di cui all'art. 13; 
      d) titolare di incarico a tempo indeterminato in  altro  ambito
zonale, che faccia richiesta di essere trasferito nel  territorio  in
cui si e' determinata la disponibilita'; 
      e) specialista  ambulatoriale  titolare  di  incarico  a  tempo
indeterminato che  eserciti  esclusivamente  attivita'  ambulatoriale
regolamentata dal presente Accordo e chieda  il  passaggio  in  altra
branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; 
      f) titolare di incarico  a  tempo  indeterminato  nello  stesso
ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto
alle limitazioni di orario di cui all'art. 6; 
      g) medico di medicina generale, medico specialista pediatra  di
libera  scelta,  medico  di  medicina  dei  servizi,   medico   della
continuita' assistenziale, medico dipendente  di  struttura  pubblica
che esprima la propria disponibilita' a convertire  completamente  il
proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in  possesso
del titolo di specializzazione della  branca  in  cui  partecipano  e
matureranno anzianita' giuridica a far data dall'incarico. 
    2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1,  per  ogni  singola
lettera dalla a) alla g), l'anzianita' del servizio  riconosciuto  ai
fini della prelazione costituisce titolo di precedenza;  in  caso  di
pari anzianita' di servizio  e'  data  precedenza  all'anzianita'  di
specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea; ancora
in subordine alla minore eta' anagrafica. 
    3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di  priorita'  viene
invitato dall' Azienda sede  del  Comitato  zonale  mediante  lettera
raccomandata o tramite PEC, di cui  una  copia  deve  essere  inviata
anche    all'ufficio    USMAF-SASN    competente,    a     comunicare
l'accettazione/rinuncia   all'incarico,   entro   20    giorni    dal
ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN  stesso.  Alla  comunicazione  di
disponibilita'   dovra'   essere    allegata,    pena    l'esclusione
dall'incarico, l'autocertificazione informativa.  La  formalizzazione
dell'incarico da  parte  dell'Ufficio  USMAF-SASN  competente  dovra'
avvenire entro il termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta  ricevuta  l'accettazione
da  parte  del  medico  specialista  nominato,   dovra'   prontamente
comunicare all'Ufficio  10  della  DGPRE  il  nominativo  del  medico
specialista al quale e' stato conferito l'incarico, il  numero  delle
ore, la distribuzione delle stesse nell'arco  della  settimana  e  la
decorrenza  dell'incarico,  oltre  a  dover  fornire  a  quest'ultimo
Ufficio ogni altra notizia, documenti  e  dati  utili  alla  gestione
amministrativa e contabile del medico incaricato. 
    4. L'incarico e'  conferito  dall'Ufficio  USMAF-SASN  competente
mediante lettera in  duplice  copia,  delle  quali  una  deve  essere
restituita dallo specialista con  la  dichiarazione  di  accettazione
della presente  normativa,  dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi
stabiliti   per   l'esecuzione   delle   prestazioni   professionali.
L'incarico conferito a  tempo  indeterminato  e'  confermato,  previo
superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. 
    Il conferimento dell'incarico  e  l'eventuale  mancata  conferma,
sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed
all'Azienda sede  del  Comitato  zonale  di  riferimento.  Contro  il
provvedimento  di  mancata  conferma,  l'interessato  puo'   produrre
istanza di riesame al Ministero della  Salute  -  Direzione  generale
della Prevenzione Sanitaria - entro quindici  giorni  dalla  relativa
comunicazione. L'istanza di riesame non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale  emette
provvedimento definitivo entro 30  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'opposizione, dandone comunicazione  all'Ufficio  USMAF-SASN  che
provvede a notificare il provvedimento stesso  all'interessato  e  ad
informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento.  Durante
il periodo di prova di sei mesi allo specialista  compete  lo  stesso
trattamento  economico  previsto  per   lo   specialista   confermato
nell'incarico. 
    5. In deroga alle priorita' e alle  procedure  di  cui  ai  commi
precedenti, qualora  per  una  determinata  branca  si  verifichi  la
necessita'  di  procedere  ad  un  aumento  di  orario,  l'USMAF-SASN
competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale
DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha  la
possibilita'  di  attribuire  aumenti  di  orario  ad  uno   o   piu'
specialisti  ambulatoriali  che  prestano  servizio   nella   branca.
L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni  dal  provvedimento,
deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed  all'Azienda  sede  del
Comitato zonale di riferimento il nominativo  del  sanitario  cui  e'
stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la  decorrenza
dell'orario incrementato. 
    6. In attesa del conferimento dei turni  disponibili  secondo  le
procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa
autorizzazione del Direttore Generale  della  DGPRE,  puo'  conferire
incarichi provvisori ad uno  specialista  ambulatoriale  disponibile,
con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione
di   incompatibilita'.   L'incarico   provvisorio,   da    notificare
all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non  puo'
avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola
volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con
la nomina del titolare. 
    7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in  via  provvisoria
spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di
altro incarico di cui al successivo art. 17. 
    8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN,
previa autorizzazione del Direttore  Generale  della  DGPRE,  procede
alla assegnazione dei turni a specialisti  ambulatoriali  non  ancora
titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso
la propria disponibilita'  all'atto  della  pubblicazione  dei  turni
vacanti,   secondo    l'ordine    di    graduatoria.    Comunicazione
dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 
    9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi  precedenti,
l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione  del  Direttore  Generale
della  DGPRE,  puo'   conferire   l'incarico   ad   uno   specialista
ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso  dei  requisiti
previsti dal presente  Accordo.  Comunicazione  dell'assegnazione  va
fatta all'Ufficio 10 della DGPRE.