(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Fermo restando  quanto  stabilito  nell'art.  27  dell'Accordo
Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico  non  puo'  essere
conferito al medico che: 
      a) svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato  con  il
Ministero della salute; 
      b) eserciti attivita' che configurino  conflitto  di  interessi
con il rapporto di  lavoro  con  il  Ministero  della  Salute  o  sia
titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche
di fatto  che  esercitino  attivita'  che  configurino  conflitto  di
interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; 
      c)  sia  proprietario  o  comproprietario,  azionista,   socio,
gestore o direttore ovvero in  rapporti  di  attivita'  con  societa'
armatoriali o di volo. 
    2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo  e
dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo
2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono
all'intero arco lavorativo del medico ambulatoriale. 
    3. Ai  sensi  dell'art.  27,  comma  3,  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata  insorgenza
di una delle situazioni di  incompatibilita'  comporta  la  decadenza
dell'incarico convenzionale solo nelle ipotesi di false dichiarazioni
di insussistenza di cause di incompatibilita' o  di  incompatibilita'
fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3,
lettera  e)  dell'Accordo  stesso.  La   risoluzione   del   rapporto
convenzionale,   su   circostanziata   segnalazione   del   direttore
USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE,  e'  adottata
con  provvedimento  inappellabile  dal  Direttore   della   Direzione
generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale,  ove  ne
ravvisi  la  necessita',  prima  di  adottare  il  provvedimento   di
decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela
del medico, puo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che  ha
segnalato  l'incompatibilita'  o   anche   direttamente   al   medico
ambulatoriale, da rendere tramite memoria  scritta  o  verbalmente  a
seguito di audizione personale.