(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
Massimale orario - ritardi - permessi personali  -  assenze  a  vario
                               titolo 
 
    1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  28  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai  fini  della  determinazione
dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta
negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella  svolta
dallo  specialista  medesimo  in  ambulatori  di  enti  pubblici  che
adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo  indeterminato  o
per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non  puo'
superare le 38 ore settimanali. 
    2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art.  28  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 31 marzo 2020,  eventuali  ritardi,  nel  limite
massimo di 30 minuti  rispetto  all'  orario  di  servizio,  potranno
essere recuperati nello stesso giorno  e,  comunque,  entro  il  mese
successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
    3. Al medico  ed  al  professionista  ambulatoriale  puo'  essere
concesso, previa autorizzazione del responsabile  dell'ambulatorio  e
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  il   permesso   di
assentarsi per una durata non superiore  alla  meta'  dell'orario  di
lavoro  giornaliero.  Tali   permessi   personali   potranno   essere
recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo,
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
    4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di  permessi
per motivi personali non puo' essere  complessivamente  superiore  al
20% delle ore di permesso  annuale  retribuito  spettante  a  ciascun
sanitario, rapportato al  numero  di  ore  di  incarico,  cosi'  come
determinato dall'art.  33,  commi  1  e  3,  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    5. In alternativa  al  recupero  entro  il  mese  successivo  dei
ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilita'  di
usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore
spettanti, che andranno  decurtate  nella  stessa  misura  dal  monte
orario annuale. 
    6.  I  permessi  annuali  retribuiti  del  medico   ambulatoriale
(generico e specialista) sono disciplinati, per  quanto  applicabile,
dall'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con
gli  adattamenti  del  caso  e  con  esclusione  del  comma  11.   Ad
integrazione del comma 3 del richiamato art. 33  si  precisa  che  in
caso  di  malattia   o   infortunio,   debitamente   e   clinicamente
documentati, che abbiano impedito il godimento nei  termini  previsti
dei permessi annuali  retribuiti  relativi  all'anno  precedente,  il
medico puo' chiedere, al suo rientro in  servizio,  di  poter  fruire
anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque
entro e non oltre l'anno  successivo  a  quello  di  maturazione.  Il
direttore dell'USMAF-SASN  autorizzera'  lo  slittamento  dei  giorni
residui, compatibilmente con le  prioritarie  esigenze  di  servizio,
preferibilmente nell'immediatezza del rientro in servizio del medico. 
    7. Le assenze per malattia e gravidanza  sono  disciplinate,  per
quanto applicabile, dall'art. 34  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale
del 31 marzo 2020, con gli adattamenti  del  caso.  La  comunicazione
dello stato  di  malattia,  per  il  tramite  del  certificato,  puo'
avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica,  salvo  nuove  e
diverse disposizioni normative di carattere generale. I  permessi  di
cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera
o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 
    8. Le  assenze  non  retribuite  sono  disciplinate,  per  quanto
applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo  Nazionale  del  31
marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione  del  comma
5. I periodi di assenza non  retribuita  non  sono  conteggiati  come
anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art.
35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.