Art. 6. Massimale orario - ritardi - permessi personali - assenze a vario titolo 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non puo' superare le 38 ore settimanali. 2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all' orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Al medico ed al professionista ambulatoriale puo' essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non puo' essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, cosi' come determinato dall'art. 33, commi 1 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilita' di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale. 6. I permessi annuali retribuiti del medico ambulatoriale (generico e specialista) sono disciplinati, per quanto applicabile, dall'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 11. Ad integrazione del comma 3 del richiamato art. 33 si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il medico puo' chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il direttore dell'USMAF-SASN autorizzera' lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, preferibilmente nell'immediatezza del rientro in servizio del medico. 7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, puo' avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.