(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
            Riduzione - Mobilita' - Revoca dell'incarico 
 
    1. Richiamato l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale del  31
marzo  2020,  in  caso  di  persistente  contrazione   dell'attivita'
(documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche
rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di
servizio,  il  Ministero  della  Salute,   sentita   la   commissione
consultiva centrale di cui all'art. 51, puo' far luogo alla riduzione
dell'orario di attivita' del medico  o  alla  mobilita',  di  cui  al
successivo  art.  12  del  presente  Accordo.  In  caso  di   mancata
accettazione da parte  del  medico  della  riduzione  dell'orario  di
attivita' o della mobilita' presso altro  ambulatorio,  il  Ministero
procede alla revoca dell'incarico. 
    La riduzione dell'orario, la mobilita' e la revoca  dell'incarico
sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da
comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con  avviso
di ricevimento o tramite PEC, con  preavviso  di  almeno  45  giorni,
nonche'  al  Comitato  di  cui  all'ar.  18  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020. 
    2. Contro il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o  della
mobilita'  e'  ammessa  opposizione  da  parte  dell'interessato   al
Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria  entro
il termine  perentorio  di  giorni  quindici  dal  ricevimento  della
comunicazione  scritta.  L'opposizione  ha  effetto  sospensivo   del
provvedimento. 
    3.  Il  Direttore  Generale  della  DGPRE  emette   provvedimento
definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione  dell'opposizione,
disponendo  la  notifica  del  provvedimento  all'interessato  e   la
comunicazione al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo  Collettivo
Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 
    4 Lo specialista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno  un  anno
di servizio, puo' chiedere la riduzione dell'orario di  incarico,  in
misura non superiore alla meta' delle ore di incarico assegnate,  con
un  preavviso  non  inferiore  a  sessanta  giorni.  Una   successiva
richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno  dalla  data  di
decorrenza  dell'orario  ridotto.  Sulle   richieste   di   riduzione
volontaria dell'orario di incarico decide con giudizio  inappellabile
il  Direttore  Generale   della   DGPRE   entro   15   giorni   dalla
presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio.