Art. 8. Sospensione e cessazione dell'incarico 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Direttore della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.