(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
               Sospensione e cessazione dell'incarico 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dagli  articoli  37  e  38
dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  del  31  marzo  2020,  nel  caso
previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 37 del succitato  Accordo,
la riammissione in servizio dello specialista  deve  essere  disposta
dal  Direttore  della  DGPRE,  sentita  la  commissione  di  cui   al
successivo art. 51  del  presente  Accordo,  entro  30  giorni  dalla
ricezione della richiesta di riammissione.