Allegato A - Schema Tipo (articolo 1, comma 2) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE Premessa Si conviene quanto segue: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza; - l'assicurazione e' prestata, per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di assicurazione; - le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; - la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota informativa predisposta dalla Societa', che il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza. L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite": - Partita 1 - Immobile, art. 1.1; - Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2; - Partita 3 - Involucro, art. 1.3; - Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4; - Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5. - Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni". DEFINIZIONI Nella presente Polizza si intendono per: - Acquirente: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa; - Assicurazione: il contratto di assicurazione; - Beneficiario: l'Acquirente, il suo avente causa oppure il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione in proporzione alla propria quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento; - Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilita' dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge; - Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; - Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformita' alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attivita' di ispezione, durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici. L'attivita' ispettiva riguardera' cio' che e' specificato nei documenti contrattuali stipulati dal contraente della Polizza, e attiene sia gli aspetti progettuali sia quelli esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del costruttore/contraente; - Costruttore: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento anche non immediato in favore di un acquirente della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi; - Franchigia: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa e rapportata alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilita' del Contraente nei dieci anni di operativita' della garanzia; - Gravi difetti difetti che colpiscono le Parti costruttivi: dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilita' e/o l'agibilita' dell'Immobile stesso, sempreche', in entrambi i casi, intervenga la dichiarazione di inagibilita' emessa dal soggetto competente per legge; - Immobile: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuita', dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o piu' liberi accessi sulla via, e possa avere una o piu' scale autonome comprensiva del Preesistente nel caso di ristrutturazione integrale, con esclusione delle ipotesi di "ristrutturazione leggera", oppure formato dall'insieme delle opere realizzate a nuovo oggetto di collaudo statico dall'Immobile e dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni; - Impermeabilizzazione i sistemi di Impermeabilizzazione continui, delle coperture: cosi' come definiti da norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costituiti da piu' strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua; - Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla Societa', da ripartire tra i Beneficiari danneggiati; - Intonaco e gli intonaci o rivestimenti realizzati rivestimenti esterni: all'esterno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto) applicati direttamente alle murature esterne. - Involucro: a) i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile; b) facciate continue o facciate ventilate definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o alla struttura portante) del fabbricato; c) sistemi di rivestimento "a cappotto" costituiti da strati di materiali lapidei, plastici o metallici, pannelli e/o laterizi termo-isolanti, di varia natura e composizione, composti anche chimici, quali malte, leganti, colle mutuamente uniti fra loro ed ancorati anche alla struttura portante del fabbricato. - Limite di l'importo massimo della copertura indennizzo: assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai sensi della Sezione A di Polizza; - Massimale: l'importo massimo dovuto per tutti i sinistri verificatisi durante l'efficacia della Polizza ai sensi della Sezione B di Polizza; - Parti dell'Immobile le parti strutturali dell'Immobile oggetto destinate per propria di collaudo statico ai sensi delle norme di natura a lunga durata: legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile; - Parti dell'Immobile le opere di completamento e finitura non destinate per dell'Immobile non rientranti nella propria natura a lunga precedente definizione, quali ad esempio durata: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile; - Pavimentazioni e le pavimentazioni o i rivestimenti rivestimenti interni: realizzati all'interno dell'immobile con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea, lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto); - Preesistente: a) nel caso di ristrutturazioni integrali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti dell'Immobile gia' esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente ricollaudo statico, non possono piu' distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioe' rispetto all'Immobile di cui divengono parte integrante; b) nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, le parti dell'Immobile gia' esistenti che, al termine del processo costruttivo, restano strutturalmente distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioe' rispetto all'Immobile; - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Societa'; - Quota di proprieta' l'Immobile o la porzione dell'Immobile o di altro diritto descritti e individuati nell'atto di reale di godimento: proprieta' rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo Beneficiario oppure, nel caso di diversa definizione ai sensi del Codice Civile o dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di lavori conseguenti al sinistro; - Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento, la tabella di degrado; - Scoperto: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale, che resta a carico del Contraente, in via principale, ovvero del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro, in via subordinata, nel caso di irreperibilita' del Contraente nei dieci anni di operativita' della garanzia; - Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso; - Societa': l'impresa assicuratrice. Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Societa' si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato nonche' nei limiti, alle condizioni e con le modalita' di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purche' manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato all'art. 4: 1.1 Garanzia immobile Relativamente alla Partita 1 Immobile, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - crollo o rovina totale o parziale - gravi difetti costruttivi, purche' detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata. 1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero" La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonche' al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso. 1.3 Garanzia "Involucro" Relativamente alla Partita 3 - Involucro: - Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Societa' indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati. - Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Societa' si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di: a) Presenza di umidita' condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare; b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto; c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto; d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto; f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test. Relativamente alla presente Partita, la Societa' non e' obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere. Fermo quanto sopra, la Societa' ha sempre facolta' di attivare, in caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati. L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. 1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture" Relativamente alla Partita 4 Impermeabilizzazione delle coperture, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile. 1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni" , La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per i vizi del materiale usato. 1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni" Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. '. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile