Allegato A - Schema Tipo
(articolo 1, comma 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA
DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
Premessa
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del
Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza;
- l'assicurazione e' prestata, per le singole Partite, per le somme
e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti
di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti
nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di
assicurazione;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a
tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota
informativa predisposta dalla Societa', che il Contraente si
impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza.
L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti
"Partite":
- Partita 1 - Immobile, art. 1.1;
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2;
- Partita 3 - Involucro, art. 1.3;
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4;
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5.
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni".
DEFINIZIONI
Nella presente Polizza si intendono per:
- Acquirente: la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da
costruire, ovvero che abbia stipulato ogni
altro contratto, compreso quello di leasing,
che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato, a se' o ad un proprio parente in
primo grado, della proprieta' o della
titolarita' di un diritto reale di godimento
su un immobile da costruire, ovvero colui il
quale, ancorche' non socio di una
cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per
ottenere l'assegnazione in proprieta' o
l'acquisto della titolarita' di un diritto
reale di godimento su un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Beneficiario: l'Acquirente, il suo avente causa oppure il
soggetto il cui interesse e' protetto
dall'assicurazione in proporzione alla
propria quota di proprieta' o di altro
diritto reale di godimento;
- Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove
necessarie a determinare l'utilizzo e
l'agibilita' dell'immobile secondo la sua
destinazione d'uso, da effettuarsi entro i
termini e nei modi previsti dalle norme di
legge;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato
da un Ente designato ai sensi del
Regolamento (CE) 765/2008, in conformita'
alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721
per le attivita' di ispezione, durante la
realizzazione degli immobili oggetto della
polizza decennale postuma, ai fini della
riduzione dei rischi tecnici. L'attivita'
ispettiva riguardera' cio' che e'
specificato nei documenti contrattuali
stipulati dal contraente della Polizza, e
attiene sia gli aspetti progettuali sia
quelli esecutivi delle opere o di parte di
esse, con relativi costi a carico del
costruttore/contraente;
- Costruttore: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano in vendita o che vendano un
immobile da costruire, ovvero che abbiano
stipulato ogni altro contratto, compreso
quello di leasing, che abbia o possa avere
per effetto la cessione o il trasferimento
anche non immediato in favore di un
acquirente della proprieta' o di altro
diritto reale di godimento di un immobile da
costruire, sia nel caso in cui lo stesso
venga edificato direttamente dai medesimi,
sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque
eseguita da terzi;
- Franchigia: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura fissa e
rapportata alla rispettiva quota di
proprieta' o di altro diritto reale di
godimento, che resta a carico del
Contraente, in via principale, ovvero del
Beneficiario della porzione interessata dal
sinistro, in via subordinata, nel caso di
irreperibilita' del Contraente nei dieci
anni di operativita' della garanzia;
- Gravi difetti difetti che colpiscono le Parti
costruttivi: dell'Immobile destinate per propria natura a
lunga durata, compromettendo in maniera
certa ed attuale la stabilita' e/o
l'agibilita' dell'Immobile stesso,
sempreche', in entrambi i casi, intervenga
la dichiarazione di inagibilita' emessa dal
soggetto competente per legge;
- Immobile: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuita', dalle fondamenta
al tetto; che disponga di uno o piu' liberi
accessi sulla via, e possa avere una o piu'
scale autonome comprensiva del Preesistente
nel caso di ristrutturazione integrale, con
esclusione delle ipotesi di
"ristrutturazione leggera", oppure formato
dall'insieme delle opere realizzate a nuovo
oggetto di collaudo statico dall'Immobile e
dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni;
- Impermeabilizzazione i sistemi di Impermeabilizzazione continui,
delle coperture: cosi' come definiti da norme dell'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),
costituiti da piu' strati funzionali in cui
deve essere sempre presente l'elemento di
tenuta all'acqua;
- Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla
Societa', da ripartire tra i Beneficiari
danneggiati;
- Intonaco e gli intonaci o rivestimenti realizzati
rivestimenti esterni: all'esterno dell'immobile con elementi in
cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi
i relativi strati di posa/incollaggio a
diretto contatto) applicati direttamente
alle murature esterne.
- Involucro: a) i muri di tamponamento verticali esterni
dell'Immobile;
b) facciate continue o facciate ventilate
definite da una struttura portante metallica
ancorata alle pareti perimetrali esterne (o
alla struttura portante) del fabbricato;
c) sistemi di rivestimento "a cappotto"
costituiti da strati di materiali lapidei,
plastici o metallici, pannelli e/o laterizi
termo-isolanti, di varia natura e
composizione, composti anche chimici, quali
malte, leganti, colle mutuamente uniti fra
loro ed ancorati anche alla struttura
portante del fabbricato.
- Limite di l'importo massimo della copertura
indennizzo: assicurativa da ripartire, in caso di
sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai
sensi della Sezione A di Polizza;
- Massimale: l'importo massimo dovuto per tutti i
sinistri verificatisi durante l'efficacia
della Polizza ai sensi della Sezione B di
Polizza;
- Parti dell'Immobile le parti strutturali dell'Immobile oggetto
destinate per propria di collaudo statico ai sensi delle norme di
natura a lunga durata: legge ovvero quelle destinate per propria
natura a resistere a sollecitazioni statiche
trasmettendo i carichi della costruzione
alle fondazioni e quindi al terreno e tutte
le seguenti parti dell'opera quali, murature
portanti, pilastri, travi, solai, rampe di
scale, solette a sbalzo e quant'altro di
simile;
- Parti dell'Immobile le opere di completamento e finitura
non destinate per dell'Immobile non rientranti nella
propria natura a lunga precedente definizione, quali ad esempio
durata: pavimentazioni, manti di copertura,
impermeabilizzazioni, intonaci,
rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento
termico ed acustico, infissi, impianti di
riscaldamento, condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e
quant'altro di simile;
- Pavimentazioni e le pavimentazioni o i rivestimenti
rivestimenti interni: realizzati all'interno dell'immobile con
elementi in cotto, di natura ceramica,
lapidea, lignea (compresi i relativi strati
di posa/incollaggio a diretto contatto);
- Preesistente: a) nel caso di ristrutturazioni integrali,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti
dell'Immobile gia' esistenti che, al termine
del processo costruttivo e del conseguente
ricollaudo statico, non possono piu'
distinguersi rispetto alle parti edificate a
nuovo, cioe' rispetto all'Immobile di cui
divengono parte integrante;
b) nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni, le parti dell'Immobile gia'
esistenti che, al termine del processo
costruttivo, restano strutturalmente
distinte e distinguibili rispetto alle parti
edificate a nuovo, cioe' rispetto
all'Immobile;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla
Societa';
- Quota di proprieta' l'Immobile o la porzione dell'Immobile
o di altro diritto descritti e individuati nell'atto di
reale di godimento: proprieta' rogitato o di altro diritto reale
di godimento e intestato al singolo
Beneficiario oppure, nel caso di diversa
definizione ai sensi del Codice Civile o
dell'eventuale regolamento di condominio, la
percentuale ivi indicata per la ripartizione
degli oneri relativi alla tipologia di
lavori conseguenti al sinistro;
- Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura
assicurativa nella quale vengono riportati
gli elementi informativi e riepilogativi, le
somme assicurate, i massimali, i premi, gli
scoperti, le franchigie, i limiti di
indennizzo e di risarcimento, la tabella di
degrado;
- Scoperto: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura percentuale,
che resta a carico del Contraente, in via
principale, ovvero del Beneficiario della
porzione interessata dal sinistro, in via
subordinata, nel caso di irreperibilita' del
Contraente nei dieci anni di operativita'
della garanzia;
- Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso;
- Societa': l'impresa assicuratrice.
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Societa' si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei
Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato
nonche' nei limiti, alle condizioni e con le modalita' di cui alla
presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per
ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata
alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva
quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, per i
danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle
fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purche'
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di
compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia
dell'assicurazione indicato all'art. 4:
1.1 Garanzia immobile
Relativamente alla Partita 1 Immobile, la Societa' si obbliga
all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile
assicurato da uno dei seguenti eventi:
- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi,
purche' detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto
di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per
propria natura a lunga durata.
1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero"
La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della
somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al
rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i
residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile,
nonche' al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle
cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla
Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti
nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili
nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza
massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.
1.3 Garanzia "Involucro"
Relativamente alla Partita 3 - Involucro:
- Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti
in vetro, la Societa' indennizza le spese necessarie per il
ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate
per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione,
anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Societa'
si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato
delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei
prodotti installati a seguito di:
a) Presenza di umidita' condensata all'interno della vetrocamera
e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della
superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5%
della superficie di ogni singola lastra interessata dal
difetto;
d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici
e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o
basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni
singola lastra interessata dal difetto;
f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di
inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono
state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.
Relativamente alla presente Partita, la Societa' non e' obbligata per
i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse
con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni
meccaniche o manuali e manomissioni in genere.
Fermo quanto sopra, la Societa' ha sempre facolta' di attivare, in
caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non
rientranti nel novero degli assicurati.
L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di
ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le
condizioni di cui all'art. 4.
1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture"
Relativamente alla Partita 4 Impermeabilizzazione delle coperture, la
Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle
impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a
fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata
tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e
denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al
10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita
4 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel
risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della
impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino
di parti dell'Immobile.
1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni"
, La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5
Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Societa' si obbliga
all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a
rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o
ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave
difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla
data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le
condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della
somma assicurata alla Partita 5 nonche' nel limite di indennizzo
indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di
riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e
manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e
ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per
i vizi del materiale usato.
1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni"
Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, la
Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti
dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei
rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono
applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera,
verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei
lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui
all'art. 4. '. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma
assicurata alla Partita 6 nonche' nel limite di indennizzo indicato
nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o
sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino
di parti dell'Immobile