Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate. L'ammontare del danno e' oggetto di apposita stima concordata tra la Societa' e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sara' effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresi' nominera' il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterra' le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura. E' possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate..