Art. 11 - Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate; c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20; d) verificare esistenza, qualita' e quantita' delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5; e) stimare e liquidare il danno in conformita' delle disposizioni di Polizza. I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita' giudiziaria.