Art. 13 - Limite di indennizzo Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo indennizzo che la Societa' e' tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, per uno o piu' sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di indennizzo non potra' essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di indennizzo di part. 1 e' pari al 100%.