(Allegato A-art. 13)
Art. 13 - Limite di indennizzo 
 
Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella  Scheda
Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il  massimo
indennizzo che la Societa' e' tenuta a corrispondere ai  Beneficiari,
in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto
reale di godimento, per uno o piu' sinistri  e  per  l'intera  durata
della Polizza. Il limite di indennizzo non potra' essere inferiore al
30% delle somme assicurate  in  ciascuna  Partita  e  indicate  nella
scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per
il quale il limite di indennizzo di part. 1 e' pari al 100%.