(Allegato A-art. 2)
Art. 2 - Esclusioni 
 
La Societa' non e' obbligata per: 
a) danni conseguenti a  vizi  palesi  o  vizi  occulti  dell'Immobile
   comunque  noti  al  Contraente  o  ai  Beneficiari   prima   della
   decorrenza della presente assicurazione  e  comunque  prima  della
   stipula del contratto di compravendita o di  assegnazione.  Per  i
   danni conseguenti a vizi  occulti  noti  solo  al  Contraente,  la
   Societa'  si  impegna  a  indennizzare  comunque   i   Beneficiari
   riservandosi di esperire  azione  di  rivalsa  nei  confronti  del
   Contraente e dei suoi aventi causa; 
b) danni cagionati da normale assestamento; 
c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe; 
d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo
   che non abbiano  causato  la  rovina  totale  o  parziale,  ovvero
   l'evidente  pericolo  di  rovina  o  i  gravi   difetti   di   cui
   all'articolo 1669 stesso codice; 
e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di  rendimento  e/o
   prestazione dei beni assicurati; 
f) interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria;   danni
   conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; 
g) danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza  naturale
   dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali  del
   tempo; 
h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1; 
i) spese di ricerca del  danno  e  di  riparazione  conseguente  alla
   ricerca in eccedenza ad  un  sottolimite  pari  al  10  per  cento
   dell'indennizzo dovuto; 
l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti,  anche
   se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile; 
m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio  di  eventuali
   impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature
   quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in  eccedenza  ad
   un sottolimite pari al 10 % per cento dell'indennizzo dovuto; 
n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a  meno  che
   questi non derivino da eventi risarcibili ai  sensi  dell'art.  1,
   primo comma, da fulmine, da caduta di aerei; 
o) danni verificatisi in occasione di terremoto; 
p) danni da forza maggiore; 
q) danni da azioni di terzi; 
r) danni da inquinamento di  qualsiasi  natura,  da  qualunque  causa
   originato; 
s) danni a macchine, motori,  meccanismi,  apparecchiature,  quali  a
   titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo   caldaie,   ascensori,
   condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a
   impianti ed apparecchiature soggetti a  manutenzione  periodica  o
   rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni
   di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni  derivino
   da eventi risarcibili ai sensi dell'art.1.