(Allegato A-art. 3)
Art. 3 - Condizioni  essenziali  per  l'operativita'  della  garanzia
assicurativa 
L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni  essenziali  per
l'efficacia della garanzia: 
- l'Immobile sia  stato  realizzato  in  osservanza  delle  normative
  vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle  stabilite  da
  organismi legalmente riconosciuti; 
- l'Immobile sia  stato  realizzato  in  conformita'  del  capitolato
  allegato al contratto  di  vendita  e  sue  eventuali  modifiche  e
  integrazioni,  convenute  dalle  parti,  anche  su  proposta  della
  Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive  o
  dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie; 
- siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove  richieste
  dalla normativa in vigore e i collaudi necessari  per  il  rilascio
  del certificato di agibilita'; 
- siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i
  rapporti di ispezione. 
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte,
la garanzia assicurativa non e' operante  a  favore  del  Contraente,
ferma  restando  l'operativita'   della   garanzia   a   favore   del
Beneficiario.