Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo La determinazione dei danni indennizzabili per ciascun Beneficiario danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura: a) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale la proprieta' o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte, escludendo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione; b) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'Immobile di cui la proprieta' o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte; c) stima del valore ricavabile dai residui. L'ammontare dell'indennizzo e' pari all'importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all'Immobile, o della stima di cui alla lettera b), in caso di danno parziale all'Immobile, eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere h), i), m) dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), nonche' della franchigia o in alternativa dello scoperto previsti nella Scheda Tecnica e da applicarsi in conformita' del secondo comma dell'art. 8, ma non puo' comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.