(Allegato A-art. 5)
Art.  5   -   Valore   delle   cose   assicurate   e   determinazione
dell'indennizzo 
 
La determinazione dei danni indennizzabili per  ciascun  Beneficiario
danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura: 
a) stima  della  spesa  necessaria  al  momento  del   sinistro   per
   l'integrale  ricostruzione  a  nuovo  dell'Immobile,  compreso  il
   Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale  la
   proprieta' o altro diritto reale di godimento del Beneficiario  fa
   parte,  escludendo  il   valore   dell'area   e   gli   oneri   di
   urbanizzazione; 
b) stima  della  spesa  necessaria  al  momento  del   sinistro   per
   ricostruire a nuovo le  parti  distrutte  e  per  riparare  quelle
   danneggiate dell'Immobile di cui la  proprieta'  o  altro  diritto
   reale di godimento del Beneficiario fa parte; 
c) stima del valore ricavabile dai residui. 
L'ammontare dell'indennizzo e' pari all'importo della  stima  di  cui
alla lettera a), in caso di danno totale all'Immobile, o della  stima
di cui alla lettera b),  in  caso  di  danno  parziale  all'Immobile,
eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere  h),  i),  m)
dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui  alla  lettera
c), nonche' della franchigia o in alternativa dello scoperto previsti
nella Scheda Tecnica e da applicarsi in conformita' del secondo comma
dell'art. 8,  ma  non  puo'  comunque  essere  superiore  alla  somma
assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.