(Allegato A-art. 8)
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo 
 
Il pagamento dell'indennizzo e' effettuato ai Beneficiari danneggiati
in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto
reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla  Societa'
e sottoscritta  dai  Beneficiari,  ciascuno  per  la  propria  quota,
liberatoria anche per il Contraente per i  danni  che  hanno  formato
oggetto di indennizzo. 
La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il  relativo  minimo,
rimane a  carico  del  Contraente/Beneficiario  in  proporzione  alla
rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento. 
L'importo  da  corrispondere   effettivamente,   al   momento   della
liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in  proporzione
alla rispettiva quota di proprieta'  o  di  altro  diritto  reale  di
godimento, e' pari all'ammontare determinato ai  sensi  dell'art.  5,
secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5,  primo
comma, lett. a) o lett.  b),  cioe'  il  valore  di  ricostruzione  o
riparazione  dell'Immobile  o  delle  parti  di  esso   distrutte   o
danneggiate, al momento del sinistro . 
A  ricostruzione  o  riparazione  avvenuta,  purche'  la  stessa  sia
effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro,
la  Societa'  provvede  a  versare  ai  Beneficiari  danneggiati,  in
proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o  di  altro  diritto
reale di godimento,  il  conguaglio  di  indennizzo  derivante  dalla
differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5,  secondo
comma, e quanto gia' corrisposto secondo il precedente comma.