(Allegato A-art. 9)
Art. 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni
di salvataggio 
 
I  costi   di   interventi   provvisori   a   seguito   di   sinistro
indennizzabile, diversi da quelli di cui  all'art.  1914  del  Codice
Civile,  sono  a  carico  della  Societa'  solo  nel  caso   in   cui
costituiscano parte di quelli definitivi e  non  aumentino  il  costo
complessivo del sinistro. 
Tutti  gli  altri  costi  inerenti  a  modifiche  non  sono  comunque
indennizzabili.