(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31
dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle  aziende  ed
enti mediante  la  pubblicazione  nel  sito  web  dell'ARAN  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle  aziende  e  enti  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con lettera raccomandata o con  PEC,  almeno  sei  mesi  prima  della
scadenza o, se firmato successivamente a tale data,  entro  tre  mesi
dalla  sua  sottoscrizione  definitiva.  In  caso  di  disdetta,   le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in  vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto o, se  firmato  successivamente  a
tale data, entro sei  mesi  dalla  sua  sottoscrizione  definitiva  e
comunque in tempo utile per consentire l'apertura  della  trattativa.
Durante tale periodo e per  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'
procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e'  riconosciuta,
entro  i  limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura  economica  che
costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti all'atto  del  rinnovo  contrattuale.  L'importo  di  tale
copertura e' pari al  30%  della  previsione  Istat  dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata  agli  stipendi.  Dopo  sei  mesi  di
vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al  50%  del  predetto
indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma  si
applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    7. Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.  165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi  carattere   di   generalita'   sulla   sua   interpretazione.
L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi  dell'art.
64 del medesimo decreto legislativo.