CONVENZIONE SUL CONTROLLO
E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI
IN METALLI PREZIOSI
Firmata a Vienna il 15 novembre 1972
Entrata in vigore il 27 giugno 1975
Modificata il
- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993)
- 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010)
* basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)
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|© Convenzione sulla marcatura di garanzia |
|Febbraio 2010 |
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Testo unico in inglese e francese
Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia
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PREAMBOLO
La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di
Norvegia, la Repubblica Portoghese il Regno di Svezia, la
Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (1) ;
Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in
metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore
richiesta dalla particolare natura di questi prodotti;
Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle
norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di
metodi e procedure per il controllo e la marcatara degli oggetti in
metalli preziosi sia un importante contributo alla libera
circolazione di tali prodotti;
Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con
il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e
desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i
loro uffici del saggio e le autorita' competenti;
Tenuto conto che non e' richiesta la marcatura di garanzia
obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura
degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione e'
volontaria;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del
saggio autorizzato, in conformita' alle disposizioni della presente
Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o
marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Cio' non
impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di
controllo ai sensi dell'articolo 6.
2. La presente Convenzione non puo' in alcun modo imporre ad uno
Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti
in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione
nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.
(1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la
data di entrata in vigore): Irlanda (08.l1.1983), Danimarca
(17.01.1988) Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi
(16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004),
Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria
(01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e
Slovenia (05.03.2009).