Articolo 3
1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli
oggetti in metalli preziosi devono:
(a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato
nominato ai sensi dell'articolo 5;
(b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione
indicati nell'Allegato I;
(c) essere verificati in conformita' alle regole e alle
procedure indicate nell'Allegato II;
(d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato
II.
2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati
agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati
come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati
o cancellati.