(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    Gli  Stati  contraenti  non  sono  obbligati  ad   applicare   le
disposizioni del comma 1 dell'articolo  1  agli  oggetti  in  metalli
preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio  del  saggio
autorizzato ed essere stati controllati  e  marchiati  come  previsto
dall'articolo  3,  siano  stati  alterati  mediante  aggiunte  o   in
qualsiasi altro modo.