Articolo 4
Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli
preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio
autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto
dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in
qualsiasi altro modo.