(Allegato-Regolamento-art. 1)
Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di  tutela  del
consumatore e pubblicita' ingannevole e comparativa 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  «decreto   sulla   pubblicita'   ingannevole»:   il   decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145; 
    b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni; 
    c) «Autorita'»:  l'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
    d) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorita'; 
    e)  «uffici»:  le  unita'  organizzative   istituite   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
    f) «consumatore»: i soggetti di cui agli  articoli  3,  comma  1,
lett. a), e 18, comma 1, lett. a), del Codice del consumo; 
    g) «professionista»: i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,
lett. e),  del  decreto  sulla  pubblicita'  ingannevole,  nonche'  i
soggetti di cui agli articoli 3, comma 1, lett. b), e  18,  comma  1,
lett. b), del Codice del consumo; 
    h) «microimprese»: i soggetti di cui all'articolo  18,  comma  1,
lett. d-bis), del Codice del consumo; 
    i)  «pratiche   commerciali»:   le   pratiche   commerciali   tra
professionisti e consumatori, di cui all'articolo 18, comma 1,  lett.
d),  del  Codice  del   consumo,   nonche'   tra   professionisti   e
microimprese; 
    l)  «pubblicita'  ingannevole   e   comparativa   illecita»:   le
fattispecie di cui al decreto sulla pubblicita' ingannevole; 
    m)  «diritti  dei  consumatori  nei  contratti»:  i  diritti  dei
consumatori  nei  contratti  conclusi  tra  un  professionista  e  un
consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo  III
della parte III del Codice del consumo; 
    n) «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli o formulari di cui all'articolo 37-bis, comma 1,  del  Codice
del consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34,
35 e 36, comma 2, del Codice del consumo; 
    o) «divieto di discriminazioni»: il divieto di  cui  all'articolo
29 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione  della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; 
    p) «diritti dei  viaggiatori  nei  contratti  aventi  ad  oggetto
pacchetti turistici e servizi turistici collegati»: 
      i  diritti  dei  viaggiatori  nei  contratti  conclusi  tra  un
professionista e un viaggiatore, di cui alle sezioni da I  a  VI  del
Capo I del titolo VI del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,
recante Codice della normativa  statale  in  tema  di  ordinamento  e
mercato del turismo; 
    q) «divieti di  prevedere  blocchi  geografici  ingiustificati  e
altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita',  sul  luogo
di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito  del
mercato interno»: i divieti di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5  del
regolamento (UE) n. 2018/302; 
    r) «divieti in materia di servizi  di  pagamento  e  credito»:  i
divieti di cui agli articoli 3, comma 4, e 32-quater,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
    s) «divieti di attivita' parassitarie»: i  divieti  di  cui  agli
articoli 10 e 11 del decreto legge 11 marzo 2020, n.  16,  convertito
con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; 
    t) «iban discrimination»: il divieto di cui  all'articolo  9  del
regolamento (UE) n. 260/2012; 
    u) «violazioni degli obblighi  di  informazione  in  merito  alle
commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate  su
carta»:  violazioni  degli  obblighi  di  cui  all'articolo   4   del
regolamento (UE) 2021/1230; 
    v):  «divieto  di  utilizzo   di   procedure   automatizzate   di
determinazione delle tariffe basate su attivita' di profilazione  web
dell'utente o sulla tipologia di dispositivi  elettronici  utilizzati
per le prenotazioni»: 
      il divieto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10
agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136; 
    w) «condotta»: qualsiasi comportamento che integri una violazione
delle norme che ricadono nel presente regolamento; 
    x) «sito internet istituzionale»: il sito internet www.agcm.it; 
    y)  «Bollettino»:  il  Bollettino  dell'Autorita'  Garante  della
Concorrenza   e   del   Mercato,   pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale.