Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del
consumatore e pubblicita' ingannevole e comparativa
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto sulla pubblicita' ingannevole»: il decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni;
c) «Autorita'»: l'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorita';
e) «uffici»: le unita' organizzative istituite ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
f) «consumatore»: i soggetti di cui agli articoli 3, comma 1,
lett. a), e 18, comma 1, lett. a), del Codice del consumo;
g) «professionista»: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lett. e), del decreto sulla pubblicita' ingannevole, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 3, comma 1, lett. b), e 18, comma 1,
lett. b), del Codice del consumo;
h) «microimprese»: i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1,
lett. d-bis), del Codice del consumo;
i) «pratiche commerciali»: le pratiche commerciali tra
professionisti e consumatori, di cui all'articolo 18, comma 1, lett.
d), del Codice del consumo, nonche' tra professionisti e
microimprese;
l) «pubblicita' ingannevole e comparativa illecita»: le
fattispecie di cui al decreto sulla pubblicita' ingannevole;
m) «diritti dei consumatori nei contratti»: i diritti dei
consumatori nei contratti conclusi tra un professionista e un
consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III
della parte III del Codice del consumo;
n) «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice
del consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34,
35 e 36, comma 2, del Codice del consumo;
o) «divieto di discriminazioni»: il divieto di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
p) «diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto
pacchetti turistici e servizi turistici collegati»:
i diritti dei viaggiatori nei contratti conclusi tra un
professionista e un viaggiatore, di cui alle sezioni da I a VI del
Capo I del titolo VI del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo;
q) «divieti di prevedere blocchi geografici ingiustificati e
altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo
di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del
mercato interno»: i divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
regolamento (UE) n. 2018/302;
r) «divieti in materia di servizi di pagamento e credito»: i
divieti di cui agli articoli 3, comma 4, e 32-quater, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
s) «divieti di attivita' parassitarie»: i divieti di cui agli
articoli 10 e 11 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
t) «iban discrimination»: il divieto di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. 260/2012;
u) «violazioni degli obblighi di informazione in merito alle
commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su
carta»: violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 del
regolamento (UE) 2021/1230;
v): «divieto di utilizzo di procedure automatizzate di
determinazione delle tariffe basate su attivita' di profilazione web
dell'utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati
per le prenotazioni»:
il divieto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136;
w) «condotta»: qualsiasi comportamento che integri una violazione
delle norme che ricadono nel presente regolamento;
x) «sito internet istituzionale»: il sito internet www.agcm.it;
y) «Bollettino»: il Bollettino dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet
istituzionale.