Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
dell'Autorita' in materia di pratiche commerciali scorrette, di
violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di clausole
vessatorie, di violazioni dei diritti dei viaggiatori nei contratti
aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati,
nonche' alle violazioni e ai divieti di cui alle lettere t), u) e v),
dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. I procedimenti relativi ai divieti di pubblicita' ingannevole e
comparativa, di attivita' parassitarie, ai divieti in materia di
servizi di pagamento e credito e ai divieti di prevedere blocchi
geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate
sulla nazionalita', sul luogo di residenza o sul luogo di
stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno, sono
disciplinati dalle norme del presente regolamento, in quanto
compatibili.