Articolo 3
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il responsabile dell'ufficio
competente per materia o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile
alla valutazione della fattispecie.
A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto
pubblico o privato. Qualora il professionista non sia conosciuto, il
responsabile del procedimento richiede a chiunque ne sia in possesso
ogni elemento idoneo ad identificarlo e puo' effettuare, previa
autorizzazione del Collegio, acquisti a campione di beni e/o servizi,
anche in forma anonima, al fine di individuare violazioni di cui
all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', in presenza di
fondati motivi che portino a ritenere sussistenti le violazioni di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, il responsabile del
procedimento, dopo averne informato il Collegio, puo' invitare il
professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile
illiceita' (moral suasion).
4. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento
e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento
dell'attivita' istruttoria.