(Allegato-Regolamento-art. 3)
                             Articolo 3 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento e' il responsabile dell'ufficio
competente per materia o altro funzionario dallo stesso incaricato. 
  2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento  utile
alla valutazione della fattispecie. 
  A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto
pubblico o privato. Qualora il professionista non sia conosciuto,  il
responsabile del procedimento richiede a chiunque ne sia in  possesso
ogni elemento idoneo  ad  identificarlo  e  puo'  effettuare,  previa
autorizzazione del Collegio, acquisti a campione di beni e/o servizi,
anche in forma anonima, al fine  di  individuare  violazioni  di  cui
all'articolo 2 del presente regolamento. 
  3. Ad eccezione dei casi di particolare gravita',  in  presenza  di
fondati motivi che portino a ritenere sussistenti  le  violazioni  di
cui all'articolo 2 del  presente  regolamento,  il  responsabile  del
procedimento, dopo averne informato il  Collegio,  puo'  invitare  il
professionista, per iscritto, a  rimuovere  i  profili  di  possibile
illiceita' (moral suasion). 
  4. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento
e  provvede  agli  adempimenti  di  competenza  per  lo   svolgimento
dell'attivita' istruttoria.